La memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. non sana i vizi di inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. 1 n. 21964 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rito camerale di legittimità, la memoria prevista dall’art. 380-bis.1, primo comma, terzo periodo, c.p.c. ha funzione meramente illustrativa delle censure già proposte con il ricorso introduttivo e non può essere utilizzata per integrare, mediante allegazioni tardive, i requisiti di ammissibilità del ricorso stesso. Il ricorso, soggetto a termini decadenziali e destinato a incidere sul passaggio in giudicato della decisione impugnata, deve possedere sin dalla sua proposizione i presupposti previsti a pena di inammissibilità, in particolare il requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., indicando tutti gli elementi necessari a fondare ciascuna censura, tanto più che, dopo il deposito della memoria, le controparti non dispongono di ulteriori occasioni per interloquire o replicare.
Il Fatto
La società ricorrente presentava domanda di registrazione del marchio nazionale «Cuore di Modena», preceduto da un cuore richiamante un elemento architettonico cittadino, per prodotti della classe 30. Il Consorzio per la tutela dell’aceto balsamico di Modena proponeva opposizione, deducendo il rischio di confusione con propri marchi anteriori e la violazione della riserva attribuita all’indicazione geografica protetta «Aceto balsamico di Modena». L’Ufficio italiano brevetti e marchi accoglieva l’opposizione limitatamente ai prodotti della classe 30; la Commissione dei ricorsi rigettava il successivo ricorso della società. Avverso tale decisione, la società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con il quale la ricorrente deduceva che la Commissione avesse erroneamente valutato il rischio di confusione trattando i marchi collettivi dell’opponente come marchi individuali. La questione della natura collettiva dei segni anteriori risultava posta per la prima volta in sede di legittimità, non essendo menzionata nella decisione impugnata né risultando dedotta nei precedenti gradi. Il ricorrente, per evitare l’inammissibilità per novità, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte il controllo ex actis.
La società tentava di superare la preclusione richiamando il contenuto della memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., nella quale aveva specificato di aver sempre evidenziato, nei pregressi gradi, la funzione dei marchi collettivi geografici. La Corte ha però escluso che la memoria illustrativa possa assolvere una funzione «integrativa» del ricorso, sanando mancanze o vizi che lo affliggono. La memoria ha funzione meramente illustrativa delle questioni già presenti in giudizio, non essendo previste occasioni di replica per le altre parti; deve pertanto ritenersi precluso in tale sede introdurre questioni nuove o allegare per la prima volta i requisiti di ammissibilità del ricorso.
Il secondo motivo, relativo alla motivazione apparente per omessa trattazione della tutela dei marchi rinomati, è stato ritenuto infondato. La Commissione aveva espressamente valutato l’ampia notorietà dei marchi anteriori, individuando nel riferimento alla città il cuore distintivo dei segni e concretizzando il rischio di confusione per associazione. Il giudice di merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo, essendo sufficiente che esponga concisamente gli elementi posti a fondamento della decisione, restando implicitamente disattesi gli argomenti subvalenti.
Il terzo motivo, che censurava la violazione dell’art. 14, comma 1, lett. c-bis, cod. proprietà industriale per l’uso evocativo della IGP, è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse: la decisione impugnata si fondava su due autonome rationes decidendi e, una volta ritenuta infondata o inammissibile la censura avverso la prima, l’eventuale accoglimento della doglianza relativa alla seconda non avrebbe potuto comunque condurre alla cassazione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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