Sanzione Consob, l’accertamento non è sindacabile nel merito dal giudice (Cass. civ. Sez. II n. 13105 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa irrogata dalla Consob, il giudice non può sindacare nel merito l’opportunità e i tempi dell’esercizio dei poteri di indagine dell’organo di vigilanza. L’art. 195, comma 1, d.lgs. n. 58/1998 fissa in 180 giorni il termine per la contestazione e individua il dies a quo nell’accertamento, senza predeterminare quando l’accertamento stesso debba ritenersi perfezionato. Il giudice non può quindi ricostruire ex post la congruità delle emergenze istruttorie già nella sfera conoscitiva della Consob e concludere che l’organo fosse in condizione di sanzionare in data anteriore, sostituendosi ad esso nella valutazione della sufficienza degli elementi utili all’emissione della sanzione.

Il Fatto

Il ricorrente, già consigliere di amministrazione di una banca popolare, ha proposto opposizione avverso la sanzione amministrativa di euro 30.000 irrogata dalla Consob con atto del 12 luglio 2017, per inosservanza delle disposizioni in materia di prospetto informativo previste dall’art. 94, commi 2 e 7, d.lgs. n. 58/1998. La condotta contestata riguardava carenze informative nel prospetto pubblicato nel giugno 2013 per l’offerta di azioni, in solido con la banca e la sua avente causa.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 837/2019, ha accolto l’opposizione e annullato la delibera, ritenendo tardiva l’instaurazione della procedura sanzionatoria, iniziata solo nel 2016 in violazione del termine di 180 giorni. Secondo la Corte, già dall’ispezione di Banca d’Italia del 2013, o al più tardi nel febbraio/marzo 2014, la Consob avrebbe dovuto avviare l’indagine. Avverso tale decisione la Consob ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, che denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. per il richiamo, operato dalla Corte fiorentina, a proprie precedenti decisioni su posizioni analoghe. Il motivo è rigettato: richiamate le Sezioni Unite sulla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la motivazione non è apparente, ma sintetica, comprensibile e priva di contrasti irriducibili.

Per priorità logica la Corte affronta poi il quinto, sesto e settimo motivo, tra loro connessi, e li accoglie. Essi denunciano violazioni dell’art. 195, comma 1, d.lgs. n. 58/1998 e omissioni su fatti decisivi relativi alla tempestività dell’accertamento compiuto dalla Consob. La Corte di merito ha reputato che, in base alla documentazione acquisita nel maggio 2013 e alla risposta della banca del 3 febbraio 2014, l’organo di vigilanza fosse già in condizione di pervenire a un accertamento definitivo.

Così decidendo, la Corte d’appello ha obliterato l’esame di una circostanza decisiva: la Consob aveva acquisito copia dei rilievi ispettivi delle verifiche condotte da Banca d’Italia nel periodo marzo-settembre 2013 e le note sulla situazione aziendale del 24 luglio 2012 e del 3 dicembre 2013 solo il 12 maggio 2016, nell’ambito di indagini avviate nel dicembre 2015 con richieste informative. Solo all’esito dell’acquisizione completa ed effettiva di tali documenti poteva ritenersi definita l’attività di indagine, cui doveva seguire la contestazione nel termine perentorio.

La Corte ribadisce che l’argomentazione secondo cui la Consob era già in grado di conoscere le irregolarità si pone in contrasto con i principi affermati: non è consentito al giudice entrare nel merito dell’opportunità dello svolgimento degli atti di indagine. Valutando ex post la congruità delle emergenze istruttorie, la Corte d’appello ha posto in essere valutazioni di esclusiva pertinenza della Consob e si è sostituita alla medesima nella valutazione della sufficienza degli elementi conoscitivi utili all’emissione della sanzione.

L’accoglimento dei predetti motivi comporta l’assorbimento del secondo, terzo e quarto. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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