Verbali ispettivi e doppia conforme nel giudizio di opposizione a sanzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14766 del 02.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale il giudice che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento, valendo i principi propri dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Ove la cartella consegua a un accertamento già impugnato davanti all’autorità giudiziaria, non sussiste un interesse concreto e attuale della parte a far valere il difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull’impugnazione dell’accertamento, ex art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999. Nel processo tributario, i verbali redatti dai funzionari dell’Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni di terzi raccolte dagli ispettori sono liberamente valutabili dal giudice, che può attribuire maggior rilievo alle dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti rispetto a quelle processuali. Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la pronuncia, graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate intimava alla ricorrente il pagamento di una somma di euro 76.966,00 per avere impiegato tre lavoratori non regolarmente iscritti, come accertato dalla Guardia di Finanza nel novembre 2003. L’atto di irrogazione veniva impugnato e, in forza di esso, veniva emessa cartella esattoriale di euro 80.550,80, anch’essa opposta. Riuniti i giudizi, il Tribunale rigettava le opposizioni e la Corte d’appello respingeva il gravame, condannando la ricorrente alle spese.
I giudici di seconde cure ritenevano non superata la presunzione sulla durata effettiva dei rapporti di lavoro e maggiormente attendibili le dichiarazioni rese in fase ispettiva rispetto a quelle processuali. Proponeva quindi ricorso per cassazione la lavoratrice, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si eccepiva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e per omessa motivazione sull’illegittimità dell’iscrizione a ruolo in pendenza del giudizio di merito sull’atto di irrogazione, è stato respinto. La Corte territoriale, formalmente, si è pronunciata sui vizi denunciati; la statuizione di rigetto, conforme a legge, può essere integrata ex art. 384 c.p.c. rilevando l’infondatezza della censura.
Richiamando la Cass. n. 12025/2019, sia pure in tema di riscossione di contributi e premi, il Collegio afferma che il giudice dell’opposizione alla cartella che ritenga illegittima l’iscrizione non può limitarsi a dichiararla, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della pretesa. Nella specie i due giudizi sono stati riuniti e la fondatezza è stata valutata nel merito, rendendo non decisiva un’eventuale pronuncia sulla illegittimità formale dell’iscrizione.
Infondato è anche il secondo motivo. La violazione dell’art. 132 c.p.c. sussiste solo quando la pronuncia riveli carenza nell’indicazione del criterio logico che ha condotto al convincimento (Cass. n. 3819/2020), mentre il vizio di motivazione apparente ricorre solo se la sentenza non renda percepibile il fondamento della decisione (Cass. n. 6758/2022). Nel caso di specie l’iter logico è agevolmente desumibile, avendo i giudici di merito ritenuto più attendibili le dichiarazioni rese dai lavoratori “a caldo” rispetto a quelle processuali, rese a distanza di molto tempo.
Il terzo, quarto e quinto motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati. I verbali dei funzionari fanno piena prova dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza, mentre le dichiarazioni di terzi sono liberamente valutabili (Cass. n. 9251/2010). Il giudice può attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite ai verbalizzanti nell’immediatezza dei fatti (Cass. n. 24208/2020). La doglianza ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello suo proprio. Quanto all’art. 2697 cod. civ., la violazione si configura solo se l’onere sia stato attribuito a parte diversa, non quando si lamenti un erroneo apprezzamento sull’esito della prova (Cass. n. 17313/2020). Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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