Lite temeraria e abuso del processo escludono l’equa riparazione (Cass. civ. Sez. II n. 14805 del 02.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, il diritto all’indennizzo di cui all’art. 2 della legge n. 89/2001 spetta indipendentemente dall’esito del giudizio presupposto, ma è escluso quando il soccombente abbia proposto una lite temeraria o abbia artatamente resistito in giudizio, difettando la condizione soggettiva di incertezza. L’esclusione dell’indennizzo per temerarietà della lite presupposta costituisce approdo interpretativo consolidato della giurisprudenza di legittimità già prima dell’introduzione dell’art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), legge n. 89/2001. Ne consegue che non coglie la ratio decidendi il motivo che imputi al giudice di merito l’applicazione di una disciplina normativa entrata in vigore dopo la proposizione della domanda. Il giudizio di temerarietà e di abuso dello strumento processuale, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto nel 2009 l’indennizzo per l’irragionevole durata di un processo amministrativo svoltosi davanti al TAR e poi al Consiglio di Stato, concluso con sentenza del 13.05.2008. La domanda era stata proposta davanti alla Corte d’Appello di Catanzaro, che aveva declinato la competenza indicando la Corte d’Appello di Salerno; riassunto il giudizio, quest’ultima aveva respinto l’istanza per difetto di legittimazione passiva del Ministero convenuto.

Dopo una pronuncia di cassazione con rinvio, la Corte salernitana aveva dapprima dichiarato inammissibile la riassunzione e, in seguito a un ulteriore arresto di legittimità, esaminato il merito, respingendo il ricorso per equa riparazione sul rilievo della temerarietà del giudizio presupposto. Avverso tale decreto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 6 CEDU, 2 legge n. 89/2001, 24 e 101 Cost. e 96 cod. proc. civ., sostenendo l’inapplicabilità al caso dell’art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), legge n. 89/2001, introdotto solo con il d.l. n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012, e poi modificato dalla legge n. 208/2015.

La Corte ha riconosciuto la correttezza del presupposto temporale, ma ha rilevato che il giudice di merito non ha fondato il diniego sulla disposizione richiamata. La Corte d’Appello ha invece applicato l’orientamento interpretativo della Cassazione che già prima delle riforme escludeva il diritto all’indennizzo a fronte della temerarietà della lite presupposta.

Il Collegio ha richiamato sul punto Cass. n. 28592/2011, Cass. n. 10500/2011 e Cass. n. 18780/2010, secondo cui il diritto all’equa riparazione spetta a prescindere dall’esito del processo presupposto, salvo che il soccombente abbia proposto una lite temeraria o vi abbia resistito in difetto della condizione soggettiva di incertezza. Su tale base la censura è stata dichiarata inammissibile per non aver colto la ratio decidendi del provvedimento impugnato.

Nel merito la doglianza è stata giudicata infondata: il ricorrente ha contestato le valutazioni di temerarietà e di abuso del processo senza individuare il fatto omesso e decisivo, limitandosi a inserire nel ricorso l’atto di appello proposto davanti al Consiglio di Stato. La Corte ha qualificato la censura come critica a un apprezzamento di merito adeguatamente motivato, non sindacabile in sede di legittimità, richiamando Cass. n. 7222/2022.

Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato la condanna alle spese della precedente fase di cassazione. La Corte ha respinto la doglianza, ribadendo che le spese si imputano secondo l’esito globale del processo e richiamando Cass. n. 32906/2022 e Cass. n. 9448/2023: nessun vittorioso è stato condannato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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