Il GSE può sospendere in via cautelare gli incentivi alle rinnovabili (Cons. Stato n. 6482 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Gestore dei servizi energetici è titolare del potere di sospendere in via cautelare l’erogazione degli incentivi alle fonti rinnovabili. Tale potere costituisce strumento del più ampio potere di verifica e di decadenza dagli incentivi con recupero delle somme indebitamente erogate, previsto dall’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011, e trova fondamento nella clausola generale dell’art. 21-quater, comma 2, legge n. 241/1990. La sospensione presuppone «gravi ragioni», è limitata al «tempo strettamente necessario» e richiede l’indicazione del termine, che può essere determinato per relationem nel termine di conclusione del procedimento di verifica. La misura non può protrarsi oltre detto termine e viene meno automaticamente alla sua scadenza, anche in caso di inerzia dell’amministrazione.

Il Fatto

L’appellante è titolare di un impianto termoelettrico alimentato da biomasse, qualificato come impianto alimentato da fonti rinnovabili e ammesso al meccanismo dei certificati verdi a decorrere dal 31 marzo 2011. Per ogni anno di esercizio ha ottenuto la maggiorazione prevista per le biomasse da intese di filiera e da filiera corta, con l’applicazione del coefficiente moltiplicativo «k» pari a 1,8, sulla base dei verbali trasmessi annualmente al Gestore dal Ministero competente.

Appresa la notizia di una richiesta di rinvio a giudizio dei soci della società conferente la biomassa per asserite false dichiarazioni sulla provenienza della stessa, il GSE ha avviato un procedimento di controllo documentale e ha disposto in via cautelativa la sospensione della maggiorazione non ancora erogata. La società ha impugnato la comunicazione davanti al TAR Lazio, che ha respinto il ricorso. Proposto appello, la causa è giunta alla sezione seconda.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo contesta in radice la sussistenza del potere cautelare, sostenendo che l’art. 42, d.lgs. n. 28/2011 costituirebbe norma speciale e completa, priva di lacune e incapace di attribuire al GSE alcun potere di sospensione. Il motivo è infondato. La sezione richiama il proprio orientamento consolidato: se il Gestore ha titolo per dichiarare la decadenza e recuperare integralmente quanto indebitamente percepito, è a maggior ragione titolare del potere di sospendere in via cautelare l’erogazione nelle more della definizione della verifica. L’art. 21-quater legge n. 241/1990 è previsione di carattere generale, estesa a tutta l’attività amministrativa.

Il secondo motivo nega la sussistenza dei presupposti della norma. La Corte li ritiene integrati e motivati nell’atto. Le gravi ragioni risiedono nel serio dubbio che sia stata alterata la documentazione sulla provenienza della biomassa e che vi sia stata un’indebita percezione di incentivi a carico del sistema elettrico. Quanto al termine, la sospensione può essere determinata per relationem, mediante rinvio al termine di conclusione del procedimento di verifica, pari a 180 giorni ai sensi del d.m. 31 gennaio 2014. Esaurito tale termine, la misura viene meno automaticamente, anche se l’amministrazione è rimasta inerte.

La tesi dell’elusione del termine di autotutela di cui all’art. 21-nonies legge n. 241/1990 non convince: la questione attiene alla legittimità del provvedimento finale e non incide sulla durata della misura cautelare, soggetta ai soli limiti propri dell’art. 21-quater. Le verifiche avviate sono proprio necessarie a stabilire se sussistano i presupposti per la decadenza o l’annullamento d’ufficio.

Il terzo motivo censura il bilanciamento degli interessi. Il motivo è infondato: l’assenza di addebiti penali e la posizione di persona offesa dell’appellante non impediscono l’esercizio del potere, strumentale al recupero di incentivi il cui carattere indebito è profilo di natura oggettiva, che prescinde dalla colpa di chi li ha percepiti. Prevale, in sede cautelare, l’interesse pubblico a evitare pagamenti sospettati indebiti. La sospensione resta proporzionata solo entro il termine di conclusione delle verifiche; le conseguenze della sua eventuale inefficacia sopravvenuta esulano dal giudizio, da valutare con riferimento alle circostanze esistenti al momento dell’adozione. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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