Affidamento senza gara della gestione dell’archivio regionale della tassa auto (Cons. Stato n. 6219 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 12, par. 4, della direttiva 2014/24/UE osta a una disposizione nazionale che consente l’affidamento diretto, senza gara, dell’appalto dei servizi relativi alla gestione dell’archivio regionale della tassa automobilistica a un ente pubblico non economico che ha il compito di gestire l’archivio nazionale pubblico automobilistico, qualora tale appalto abbia per oggetto esclusivamente l’acquisizione di una prestazione dietro versamento di un corrispettivo. L’esenzione dall’evidenza pubblica opera solo quando siano cumulativamente soddisfatte le tre condizioni di cui all’art. 12, par. 4, della direttiva 2014/24/UE: cooperazione finalizzata a obiettivi comuni, attuazione retta da considerazioni di interesse pubblico, attività sul mercato aperto inferiore al 20 per cento. La previsione di un costo connesso alla prestazione resa nell’esclusivo interesse dell’ente affidante esclude la configurabilità dell’accordo paritetico tra amministrazioni. L’impugnazione della delibera con cui si conclude un accordo di cooperazione è sottratta al rito appalti.
Il Fatto
Una società attiva nel settore della gestione della fiscalità locale ha impugnato la deliberazione della Giunta regionale con cui la Regione ha approvato un protocollo di intesa e il relativo schema di accordo di cooperazione con l’Automobile Club d’Italia per la gestione delle tasse automobilistiche, senza previa gara. Il ricorso ha investito anche gli allegati e ogni atto conseguente, compreso l’accordo eventualmente concluso.
Il TAR Molise ha accolto solo in parte il ricorso con la sentenza n. 3 del 2025, ritenendo consentita l’omissione della gara per la gestione dell’archivio regionale e annullando l’accordo solo per le attività eccedenti, con rigetto della domanda risarcitoria. La società ha appellato per error in judicando; hanno proposto appelli incidentali la Regione e l’ACI.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esclude che l’impugnazione della delibera rientri nel rito appalti. Il provvedimento impugnato è un accordo tra amministrazioni, non assimilabile a un atto di affidamento di un contratto pubblico. Il termine breve degli artt. 120 ss. c.p.a. presuppone l’impugnazione di atti di una procedura volta alla scelta del contraente; la Regione ha invece optato per il diverso modello dell’accordo di cooperazione di cui all’art. 12, par. 4, della direttiva 2014/24, oggi recepito nell’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023, ed espressamente escluso dall’ambito di applicazione del codice. Ne deriva la ricevibilità e l’ammissibilità del ricorso di prime cure, oltre alla sussistenza dell’interesse dell’appellante a che i servizi vengano affidati con gara se non internalizzati.
Nel merito, il Collegio richiama la sentenza della Corte di giustizia UE del 30 giugno 2020, causa C-618/19, che ha ritenuto incompatibile con l’art. 12, par. 4, della direttiva 2014/24/UE l’affidamento diretto del servizio di gestione della tassa automobilistica a un ente pubblico non economico gestore del pubblico registro automobilistico. Richiama altresì la propria decisione della Sezione V n. 6364 del 2023, che ha escluso la riconducibilità dell’accordo tra Regione e ACI alla mera gestione dell’archivio informatico regionale, estendendosi lo stesso ad attività ulteriori di gestione della tassa riconducibili a funzione pubblica regionale.
Il Collegio ribadisce che l’esenzione dall’evidenza pubblica opera solo se sono cumulativamente soddisfatte le condizioni dell’art. 12, par. 4, della direttiva 2014/24/UE: cooperazione tra amministrazioni finalizzata a garantire servizi pubblici nell’ottica di obiettivi comuni; attuazione retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; svolgimento sul mercato aperto di meno del 20 per cento delle attività interessate. Nella specie tali condizioni non ricorrono, come confermato dalla ordinanza della Corte di giustizia del 3 febbraio 2026, causa C-316/25, resa proprio sul quesito pregiudiziale sollevato dalla Sezione.
È irrilevante che l’accordo non concerna la gestione della tassa ma il solo archivio regionale: dall’esame degli atti risulta la corresponsione di un corrispettivo forfetario ad ACI, mentre la Regione non assume compiti dell’ente affidatario. Il Collegio qualifica la fattispecie come affidamento diretto illegittimo, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l’appello principale e respinge quelli incidentali, accogliendo il ricorso di primo grado.
Accolta anche l’istanza risarcitoria: per il tempo di esecuzione dell’affidamento illegittimo, l’appellante ha perduto la possibilità di aggiudicarsi la commessa, con lesione non coperta dalla sola tutela di annullamento. Il Collegio riconosce il danno da perdita di chance, disponendo che l’amministrazione formuli la proposta di risarcimento ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., computando rivalutazione e interessi. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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