Abbandono rifiuti su area privata: la colpa non si presume (TAR Piemonte n. 566 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, l’ordinanza sindacale di rimozione, recupero e ripristino dei luoghi adottata ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 presuppone l’accertamento, in contraddittorio con gli interessati, della responsabilità a titolo di dolo o colpa in capo al destinatario, anche proprietario. L’onere di provare l’elemento soggettivo grava sull’Amministrazione. Non è sufficiente la mera inerzia del proprietario dinanzi agli altrui sversamenti: occorre la prova di una condotta di agevolazione colposa degli autori materiali dell’illecito. È esclusa ogni estensione automatica al proprietario incolpevole degli obblighi di smaltimento propri della responsabilità da inquinamento, disciplinata in titolo distinto e non applicabile all’abbandono. Le previsioni regolamentari comunali che impongano la rimozione in via automatica vanno interpretate in conformità al precetto di rango primario.
Il Fatto
Una società ha acquistato nel 2012 un compendio immobiliare con terreno di circa 5.700 mq, delimitato da recinzione assentita dal Comune con licenza edilizia che prescriveva l’arretramento del muro di cinta e l’impegno alla dismissione della fascia di rispetto stradale. Il Comune non ha mai esercitato quella potestà, sicché l’area è rimasta di proprietà privata. Da anni la fascia esterna alla recinzione è oggetto di sversamenti abusivi da parte di soggetti non identificati, con abbandoni anche sulla sede stradale.
Dopo segnalazioni dei residenti, sopralluoghi e una comunicazione di avvio del procedimento, il Sindaco ha ordinato alla società di rimuovere e smaltire i rifiuti, ripristinare i luoghi, esibire i formulari e adottare misure di tutela per il futuro, consistenti nella recinzione del fronte o nel mantenimento costante della pulizia a proprio onere. Respinta l’istanza cautelare, la società ha impugnato l’ordinanza deducendo quattro censure: natura pertinenziale stradale delle aree, carenza di colpa, eccessiva ampiezza dell’ordine e difetto di attribuzione quanto agli obblighi aggiuntivi di facere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la prima doglianza. La fascia di rispetto è rimasta privata perché il Comune non ha mai richiesto la dismissione prevista dal titolo edilizio. Non si tratta neppure di pertinenza stradale: gli artt. 14 e 24 d.lgs. n. 285/1992 distinguono pertinenze di esercizio e di servizio, mentre le aree in questione sono incolte, non utilizzabili da veicoli e pedoni e prevalentemente esterne alla carreggiata. La parziale espansione del nastro stradale non muta la qualificazione.
È invece fondata la seconda censura. Il Tribunale ricostruisce la distinzione tra responsabilità da inquinamento, disciplinata dal Titolo V della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006, e responsabilità da abbandono, regolata dal Titolo I e dall’art. 192 cod. amb., che impone a chi viola il divieto di rimuovere i rifiuti e ripristinare i luoghi, in solido con il proprietario e i titolari di diritti reali o personali di godimento ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il legislatore esclude espressamente l’estensione della disciplina della bonifica all’abbandono.
Il Collegio dà atto dell’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui la colpa comprende l’omissione dei doverosi controlli idonei a impedire le condotte di terzi, ma aderisce all’indirizzo che, fuori dei casi di partecipazione dolosa, non ritiene sufficiente la mera inerzia: serve la prova di una condotta di agevolazione colposa. Nella specie la conformazione dei luoghi non depone per tale apporto, perché la fascia interessata è esterna alla recinzione, posata conformemente al titolo edilizio, è inedificabile e non presidiabile con ulteriori delimitazioni. Il corredo fotografico conferma che gli abbandoni muovono dalla sede stradale e interessano, almeno in parte, entrambe le superfici.
Neppure le norme del Regolamento comunale n. 280 possono imporre automaticamente al proprietario la rimozione di qualsiasi rifiuto, eludendo l’accertamento dell’elemento soggettivo: una simile esegesi collide con il precetto di rango primario. L’onere di dimostrare dolo o colpa grava sull’Amministrazione. È parimenti fondata la censura sull’obbligo di facere: il mantenimento costante della pulizia non è imponibile in via generalizzata e preventiva, e la posa di una recinzione ulteriore è onere ultroneo rispetto all’art. 192, contrastando con il titolo edilizio che ha imposto l’arretramento del muro di cinta. Il ricorso è accolto, con annullamento dell’ordinanza e condanna del Comune alle spese.
Nota della Redazione
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