Autotutela comunale e antenne: serve interesse pubblico attuale e concreto (TAR Marche n. 503 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo l’annullamento in autotutela del titolo autorizzativo formatosi per silenzio-assenso per l’installazione di una stazione radio base quando l’Amministrazione motiva il ritiro con il solo ripristino della legalità violata, senza dare conto di un interesse pubblico attuale e concreto alla caducazione, distinto dall’illegittimità dell’atto originario, e senza ponderare le posizioni dei destinatari che erogano un servizio di pubblica utilità. Il potere di autotutela è espressione di ampia discrezionalità, ma non esime l’Ente dall’esternare, sia pure sinteticamente, la ricorrenza dei presupposti. Parimenti illegittime sono le previsioni regolamentari comunali che impongano all’operatore, a pena di diniego o di annullamento, la produzione di una perizia asseverata sull’inidoneità dei siti predefiniti e un preventivo accordo con il Comune sull’area di installazione: la documentazione esigibile è solo quella dell’Allegato 13 al d.lgs. n. 259/2003, in coerenza con le finalità acceleratorie e di semplificazione del procedimento.
Il Fatto
Un operatore di rete mobile ottiene per silenzio-assenso l’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base in un Comune marchigiano. L’Ente avvia un procedimento di riesame e, sul presupposto del contrasto con l’art. 2 del proprio Regolamento per la localizzazione degli impianti radioelettrici, annulla in via di autotutela il titolo formatosi per silentium. Seguono l’ordine di sospensione dei lavori e l’ordinanza di demolizione delle opere realizzate. La motivazione dell’annullamento si impernia sull’omessa produzione, da parte della società, di una perizia tecnica asseverata attestante l’impossibilità di localizzare l’impianto sui siti individuati dalla Tavola 4 del Regolamento e la salvaguardia della salute della popolazione.
La società impugna gli atti davanti al TAR Marche, deducendo l’insussistenza dei presupposti dell’autotutela e l’illegittimità delle previsioni regolamentari per esorbitanza rispetto alla disciplina statale in materia di impianti trasmissivi. Resiste il Comune. Alcuni residenti spiegano intervento ad opponendum, del quale la ricorrente eccepisce l’inammissibilità per difetto di legittimazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso e ritiene di poter prescindere dallo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità dell’intervento, assorbita dall’esito favorevole nel merito.
Quanto al primo motivo, l’atto di annullamento non esplicita le ragioni di interesse pubblico diverse dal mero ripristino della legalità, né pondera in modo apprezzabile l’interesse dei destinatari, che erogano un servizio di pubblica utilità. Le uniche ragioni ricavabili dal provvedimento risiedono nel contrasto con la disciplina regolamentare, per la mancata produzione della perizia asseverata. L’Amministrazione avrebbe invece dovuto specificare l’interesse pubblico alla caducazione, tanto più che l’autorità preposta alla tutela della salute pubblica aveva espresso parere favorevole. Il richiamo è alla giurisprudenza secondo cui l’annullamento d’ufficio non può fondarsi unicamente sull’intento di ripristinare la legittimità che si assume violata (Cons. Stato, sez. VI, n. 2905/2023; Cons. Stato, sez. V, n. 604/2019; Cons. Stato, sez. VI, n. 744/2025).
I motivi secondo e terzo sono esaminati congiuntamente. Le previsioni del Regolamento comunale non impongono in via categorica ed escludente l’utilizzo dei siti predefiniti o la soluzione del co-siting: vanno intese come suggerimenti collaborativi, secondo lo spirito dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. Lo riconosce lo stesso Comune, che nel preavviso di rigetto ammette la localizzazione anche in aree private, previo assolvimento di oneri istruttori.
Tali oneri, tuttavia, sono illegittimi. La richiesta documentale del Regolamento contrasta con gli adempimenti previsti ex lege a carico dell’operatore, limitati a quelli dell’Allegato 13 al d.lgs. n. 259/2003, dove la perizia asseverata non è contemplata. Il Collegio richiama la propria sentenza n. 814/2024 e la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, n. 15/2024; Cons. Stato, sez. VI, n. 8500/2024), che esclude la possibilità per il Comune di esigere documenti ulteriori, in ragione delle finalità acceleratorie e semplificatorie del procedimento. La pretesa della perizia e del preventivo accordo sull’area si traduce in un illegittimo aggravio procedimentale.
A fortiori, la mancanza di tali adempimenti non può fondare l’annullamento in autotutela, non determinando l’illegittimità del titolo conseguito. La società aveva comunque chiarito al Comune, sia pure sinteticamente, le ragioni di inidoneità della localizzazione indicata, senza ricevere specifica controdeduzione. Ne consegue l’annullamento dell’autotutela, dell’ordine di sospensione e dell’ordine di demolizione. Le spese sono compensate per ragioni equitative.
Nota della Redazione
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