Legittimo il diniego di causa di servizio per difetto di nesso causale (TAR Piemonte n. 237 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento della dipendenza da causa di servizio di una patologia psichica, la valutazione del nesso causale tra l’evento traumatico e l’infermità costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o carenza di istruttoria. Il lungo lasso di tempo, clinicamente muto, intercorso tra l’evento psico-traumatico, la comparsa della sintomatologia e la documentazione psicodiagnostica integra ragionevole e congrua motivazione del diniego. Le censure relative alle modalità di accertamento previste dalla disciplina regolamentare, ove attengano all’an e al quantum dell’invalidità, non inficiano il diverso e assorbente piano della riconducibilità causale dell’infermità al servizio. Il provvedimento fondato su duplice motivazione, di cui una legittima, resiste all’impugnazione.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Esercito Italiano, ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Difesa ha rigettato l’istanza di accertamento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo per una patologia psichica di tipo disadattativo. Il provvedimento si fondava su due ragioni: la tardività dell’istanza e l’inesistenza della causa di servizio, per difetto di una patologia indennizzabile e di nesso con il servizio.

Il ricorrente ha prospettato la violazione della disciplina regolamentare dettata dalle linee guida ministeriali sul riconoscimento dei disturbi psichici correlati a eventi traumatici, lamentando una istruttoria carente. A sostegno della propria tesi ha richiamato gli esiti di una consulenza tecnica svolta in un giudizio civile. Il Ministero si è costituito resistendo. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 16 gennaio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina in via prioritaria il motivo relativo al nesso causale, ritenendolo assorbente rispetto alla questione della tardività dell’istanza. Secondo il Collegio, l’amministrazione ha correttamente valutato come il disturbo disadattativo non potesse essere ricollegato all’evento traumatico evocato dal ricorrente, per la mancanza di correlazione cronologica e fenomenica tra l’evento, la comparsa e la tipicità della sintomatologia.

Elemento decisivo è il lungo lasso di tempo, clinicamente muto, intercorso tra l’evento e la documentazione psicodiagnostica prodotta. La relazione di consulenza tecnica richiamata dal ricorrente non prende in esame il profilo cronologico, né la successione morbosa e fenomenica, né l’esclusione di altre cause. Tali argomentazioni dell’amministrazione, espressione di discrezionalità tecnica, risultano esenti da censure.

Il Collegio rileva inoltre come l’istruttoria sia stata completa: il comitato di verifica ha considerato la consulenza tecnica e la valutazione psicodiagnostica versata in atti. Nel merito, la rilevanza attribuita al lungo periodo intercorso tra i fatti e l’istanza è condivisibile.

Quanto alla prospettata violazione delle linee guida ministeriali sulle modalità di accertamento, la censura non è accolta. Le illegittimità lamentate attengono alla valutazione relativa all’an e al quantum dell’invalidità, mentre le argomentazioni dell’amministrazione, assorbenti, si collocano sul diverso piano della riconducibilità causale dell’infermità al servizio.

Poiché il provvedimento poggia su duplice motivazione e una di esse è legittima, il motivo relativo al solo profilo del ritardo nell’istanza è assorbito: dal suo eventuale accoglimento non deriverebbe la caducazione dell’atto. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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