Payback dispositivi medici legittimo, riparto regionale al giudice ordinario (TAR Lazio n. 6760 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del payback sui dispositivi medici, per le annualità 2015-2018, costituisce una misura ragionevole e proporzionata, non lesiva degli artt. 3, 23, 41, 53 e 117 Cost., e compatibile con i principi di irretroattività, affidamento e libertà di impresa, come già affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 140 del 2024. I provvedimenti con cui le Regioni definiscono l’elenco delle aziende fornitrici tenute al ripiano e ne quantificano l’importo, ex art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015, integrano attività meramente vincolata, priva di profili di discrezionalità e di spendita di potere autoritativo: la controversia, vertendo su un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non di quello amministrativo.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio gli atti con cui era stato attuato il meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018. Il ricorso, originariamente proposto in sede di ricorso straordinario e poi trasposto in sede giurisdizionale, era diretto avverso i decreti ministeriali di certificazione dello sforamento e di adozione delle linee guida, l’accordo in Conferenza Stato-Regioni e la determinazione dirigenziale della Regione Veneto che, in applicazione dell’art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, aveva quantificato le somme dovute dall’impresa a titolo di payback, nonché gli ulteriori atti presupposti.
La società ha dedotto plurimi motivi di censura, articolati su tre livelli: illegittimità derivata degli atti per vizi propri dei provvedimenti presupposti e per violazione dei principi di irretroattività e affidamento; illegittimità costituzionale dell’art. 9-ter per contrato con gli artt. 3, 23 e 53 Cost.; contrasto della disciplina con il diritto eurounitario. Ha contestato, in via subordinata, la correttezza del calcolo degli importi posti a suo carico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione limitatamente agli atti regionali, ritenendo che il provvedimento regionale non sia espressione di un potere autoritativo. La Regione, nel definire l’elenco delle aziende e nel quantificare gli importi dovuti, svolge un’attività meramente attuativo-esecutiva e tecnico-contabile: i presupposti, la percentuale di riparto e i criteri di calcolo sono già interamente predeterminati dalla legge e dai decreti ministeriali, senza alcun margine di discrezionalità. Il rapporto che ne deriva è, quindi, di natura paritaria e coinvolge un diritto soggettivo patrimoniale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dei principi consolidati sul riparto per petitum sostanziale.
Nel merito, le censure avverso gli atti statali sono state rigettate. Il Tribunale ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha escluso ogni profilo di illegittimità della disciplina sul payback per il quadriennio 2015-2018: la finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria giustifica il contributo solidaristico imposto alle imprese; la norma rispetta la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.; la consapevolezza del meccanismo fin dal 2015 esclude la violazione dei principi di irretroattività e legittimo affidamento.
Con specifico riferimento ai vizi propri degli atti impugnati, è stata ritenuta infondata la doglianza sulla fissazione del tetto regionale al 4,4 per cento in modo uniforme e solo nel 2019: essendo il tetto nazionale un limite massimo non superabile, una determinazione differenziata non avrebbe potuto che ridurre il tetto regionale, aggravando la posizione delle imprese, che non hanno quindi interesse a dolersene. Parimenti infondata è la censura sull’inserimento dell’IVA nel calcolo del fatturato, espressamente previsto dall’art. 9-ter, comma 8, nonché quella sulla commistione tra costo dei dispositivi e servizi accessori, imputabile a un’eventuale errata contabilizzazione delle stesse imprese, già edotte della necessità di distinguere le fatture per la fornitura di beni da quelle per i servizi.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato rigettato per gli atti statali e dichiarato inammissibile per quelli regionali, con facoltà di riassunzione davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi e compensazione delle spese tra le parti costituite.
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Nota della Redazione
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