Silenzio della Asl e sopravvenuto provvedimento espresso: ricorso improcedibile (TAR Piemonte n. 35 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, la sopravvenienza di un provvedimento espresso adottato nel corso del giudizio fa venir meno l’interesse del ricorrente alla pronuncia sul ricorso. Tale effetto si produce a prescindere dal carattere satisfattivo dell’atto, poiché esso costituisce comunque manifestazione espressa della volontà amministrativa in relazione all’attivazione dei trattamenti richiesti. Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Le spese di lite sono poste a carico dell’amministrazione resistente secondo il principio di causalità, avendo essa provveduto solo dopo l’instaurazione del giudizio.

Il Fatto

I ricorrenti, esercenti la responsabilità genitoriale su una minore affetta da disturbo dello spettro autistico, hanno adito il TAR Piemonte per accertare il diritto della figlia a un trattamento integrato terapeutico, abilitativo e riabilitativo conforme alle raccomandazioni della linea guida dell’I.I.S. del 2023, comprensivo di prestazioni psico-educative ad approccio A.B.A., logopediche e di psico-motricità. Hanno inoltre lamentato il silenzio-inadempimento serbato dall’Azienda Sanitaria Locale To4 sulle istanze di rivalutazione e di autorizzazione dell’intervento privato in essere, chiedendo il rimborso delle spese sostenute in proprio per circa 8.819,50 euro.

La questione centrale attiene alla persistenza dell’interesse alla decisione nel giudizio avverso il silenzio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che in data 23.12.2025 l’amministrazione resistente ha espressamente provveduto sull’istanza di attivazione ed erogazione del trattamento integrato intensivo. Il provvedimento è stato prodotto in giudizio dalla stessa parte resistente.

Secondo il Tribunale, tale atto è idoneo a far venir meno l’interesse del ricorrente alla pronuncia sul ricorso avverso il silenzio. La conclusione non dipende dalla circostanza che il provvedimento sia o meno satisfattivo: esso costituisce comunque manifestazione espressa della volontà dell’amministrazione in ordine all’attivazione dei trattamenti richiesti, sia in senso favorevole, per quelli attivati, sia sfavorevole, per i profili rispetto ai quali i ricorrenti lamentano la mancata soddisfazione dell’interesse.

Ne deriva la dichiarazione di improcedibilità del ricorso a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che impone al giudice di dichiarare, anche d’ufficio, l’improcedibilità quando nel corso del giudizio sopravvenga il difetto di interesse delle parti alla decisione o altre ragioni ostative a una pronuncia sul merito.

Sul piano delle spese, il Collegio applica il principio di causalità: il provvedimento conclusivo del procedimento è stato adottato solo successivamente all’instaurazione del giudizio. Le spese sono quindi poste a carico di parte resistente e liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Il Tribunale dispone infine l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute, ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. f), e 9, parr. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 52, commi 1, 2 e 5, e art. 2-septies, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *