Carta del docente, ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Sicilia n. 1267 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato che abbia riconosciuto al personale docente il diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione, con conseguente accredito degli importi dovuti. La penalità di mora prevista dall’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria. Essa decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e opera fino all’integrale pagamento, ma non oltre il termine assegnato per l’adempimento spontaneo, dovendo poi attivarsi in via sostitutiva il commissario ad acta. La perdurante fruizione del rimedio oltre tale termine sarebbe manifestamente iniqua.
Il Fatto
Cinque docenti hanno agito davanti al TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario, depositata il 14 marzo 2024 e passata in giudicato. Con quella pronuncia era stato accertato il diritto all’assegnazione della Carta del docente per determinati anni scolastici e ordinato il pagamento delle relative somme mediante buoni elettronici di spesa.
Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, i ricorrenti hanno proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato. L’amministrazione scolastica si è costituita in giudizio senza dedurre l’avvenuto pagamento né eccepire fatti estintivi o modificativi del credito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando i propri precedenti sul punto. La sentenza azionata contiene una condanna pecuniaria ed è passata in giudicato; sono state rispettate le formalità e i termini di notifica all’amministrazione debitrice, con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 comma 1 del D.L. 669/1996. L’amministrazione non ha provato l’avvenuto adempimento.
Il Tribunale ha quindi ordinato di rilasciare la Carta del docente e di accreditare gli importi indicati nel titolo, oltre interessi legali o rivalutazione ai sensi dell’art. 22 comma 36 della L. 724/94, dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione. Il termine per l’esecuzione è fissato in sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di subdelega, che dovrà attivarsi su istanza di parte e provvedere entro ulteriori sessanta giorni.
Il Collegio ha poi esaminato la domanda di penalità di mora. Richiamata la modifica introdotta dall’art. 1, co. 781, lett. a), della l. n. 208/2015, ha osservato che l’istituto si applica anche alle condanne di natura pecuniaria. Nel caso concreto l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti non presentano particolare complessità e il Ministero non ha rappresentato ragioni ostative. L’applicazione della penalità non determina quindi un effetto manifestamente iniquo.
La penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo e comunque non oltre i sessanta giorni assegnati. Decorso tale termine, la parte potrà avvalersi del più incisivo intervento sostitutivo del commissario ad acta. Nel mandato di quest’ultimo rientra anche il pagamento dell’eventuale penale maturata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i minimi tariffari richiamati.
Nota della Redazione
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