Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 989 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il ricorso è accolto quando risultino provati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo stesso. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni e, in caso di inerzia, nomina commissario ad acta, con ulteriore termine di giorni sessanta, su istanza di parte. È legittima la nomina di un dirigente della medesima amministrazione resistente, senza compenso, applicando per analogia il divieto previsto dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 per le condanne al pagamento di somme di denaro. È dovuta la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

Il Fatto

La ricorrente adisce il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza a una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro e Previdenza, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a mettere a disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, l’importo di € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024, per complessivi € 1.000,00.

Il titolo è munito di attestazione di conformità, è stato notificato all’amministrazione il 30.07.2025 e risulta passato in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione della cancelleria del 19.11.2025. Di qui il ricorso, per la mancata esecuzione spontanea.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 c.p.a. Il passaggio in giudicato del titolo risulta da attestazione agli atti; l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo è parimenti provato. L’ottemperanza va dunque accolta nei termini illustrati.

Il Tribunale ordina all’amministrazione intimata di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle somme rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato. Nell’ipotesi di inutile decorso, su sollecitazione della parte interessata, provvede in via sostitutiva il commissario ad acta nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Il commissario è individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del medesimo Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario di adeguata competenza. Nessun compenso è riconosciuto: nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La regola dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettata per i decreti di equa riparazione, «può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro», come affermato in plurimi precedenti richiamati.

Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il deposito di atti e documenti deve avvenire esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato. Ogni ritardo nell’esecuzione integra ipotesi di responsabilità amministrativa.

È altresì disposto il pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine e fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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