Payback dispositivi medici, difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 848 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui la regione individua l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano e i relativi importi dovuti, in attuazione dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito, e dei decreti ministeriali del 6 luglio e 6 ottobre 2022, è espressione di un’attività interamente vincolata, priva di qualsiasi margine di discrezionalità, anche tecnica. Esso si sostanzia in un accertamento tecnico-contabile del quantum debeatur, che non implica la spendita di un potere autoritativo. Ne deriva che la controversia relativa all’an o al quantum dell’obbligo di versamento involge un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, restando esclusa quella del giudice amministrativo. Il ricorso proposto avanti al TAR è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza della riproposizione innanzi al giudice ordinario nel termine di legge.

Il Fatto

La società ricorrente opera nel settore della vendita e dell’assistenza di dispositivi medici e apparecchiature elettromedicali. Con ricorso ha impugnato il D.A. n. 1247/2022 dell’Assessorato della salute della Regione Siciliana, nella parte in cui la inserisce negli elenchi allegati delle aziende fornitrici di dispositivi medici, con il relativo importo di ripiano per le annualità 2015-2018.

Il decreto regionale richiama l’art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito, l’Accordo in Conferenza Stato-regioni del 7 novembre 2019, il D.M. del 6 luglio 2022 — che ha certificato il superamento del tetto di spesa nazionale e regionale — e il D.M. del 6 ottobre 2022, recante le linee guida per i provvedimenti regionali. La ricorrente ha dedotto l’incompetenza dell’Assessore a emanare l’atto e la violazione del D.M. del 6 ottobre 2022 per la mancata partecipazione procedimentale delle aziende fornitrici, non essendo il sistema informativo regionale in grado di scomporre le forniture per codici.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, previo avviso alle parti sulla possibile inammissibilità, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. La valutazione sulla giurisdizione è preliminare a ogni altra considerazione, compresa quella sull’incompetenza dell’organo che ha adottato l’atto, oggetto del primo motivo.

Il TAR richiama il consolidato orientamento del TAR Lazio in materia di payback sui dispositivi medici: l’art. 9-ter, comma 9-bis, ha attribuito a regioni e province autonome il solo compito di verificare la documentazione contabile, definire l’elenco delle aziende soggette al ripiano, imporre il pagamento della quota e iscrivere in bilancio il credito. Esse non possono determinare il tetto di spesa, certificarne il superamento né quantificare lo scostamento, trattandosi di competenze statali.

L’attività regionale è priva di qualsivoglia margine di discrezionalità, anche solo tecnica: si riduce a un’operazione ricognitiva e riepilogativa di dati contabili già predeterminati. Il Collegio richiama la sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale, che qualifica l’attività come mera tecnica di quantificazione dell’importo di ripianamento.

Da ciò discende l’insorgenza di un rapporto paritario tra amministrazione e impresa, collocato a valle del potere autoritativo: l’impresa è titolare di un obbligo di pagamento e di un correlato diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo. Trova applicazione la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 28429 del 2022, n. 8188 del 2022 e n. 10089 del 2020, secondo cui spetta al giudice ordinario la controversia su un diritto soggettivo fronteggiato da attività vincolata.

Il Collegio precisa che le più recenti pronunce del Consiglio di Stato non incrinano tale impostazione: alcune hanno aderito all’orientamento del TAR Lazio, altre hanno sospeso le sentenze al solo fine di mantenere integra la res in attesa del merito, altre ancora hanno sollevato questione di legittimità costituzionale su una fattispecie finitima ma distinta. La controversia può essere riproposta innanzi al giudice ordinario nel termine di legge; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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