Carta docente agli insegnanti precari: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 437 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza agli obblighi derivanti da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo nel termine assegnato. Il giudizio presuppone il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo. Alla scadenza infruttuosa del termine si provvede mediante nomina di un commissario ad acta, il cui incarico è intrinsecamente obbligatorio e non rifiutabile, e la cui attività, quando affidata a un dirigente della stessa amministrazione resistente, è priva di compenso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Il Fatto
La ricorrente agiva per l’esecuzione di una sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato e dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2022/23. La sentenza aveva condannato l’amministrazione a provvedere al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Poiché l’amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo, la ricorrente proponeva ricorso davanti al TAR Sicilia ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. Sotto il primo profilo, il passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione risulta da attestazione agli atti del giudizio. Sotto il secondo, è documentato l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.
Il ricorso è dunque accolto nei limiti illustrati. Il TAR ordina all’amministrazione intimata di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo azionato. Nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze.
Quanto al compenso del commissario, il TAR esclude che esso sia dovuto, poiché la nomina cade su un dirigente dello stesso Ministero resistente e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge stessa, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, e richiama sul punto alcuni precedenti conformi dei giudici amministrativi.
Il Collegio precisa inoltre che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura telematica, con il modulo dedicato. Infine, ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. Le spese, liquidate in € 552,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione resistente.
Nota della Redazione
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