Ottemperanza al giudicato e decorso del termine decennale (TAR Sicilia n. 3403 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine decennale per l’esercizio dell’azione di ottemperanza, previsto dall’art. 114 cod. proc. amm., decorre dal passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e non dalla sua pubblicazione. Il decorso subisce la proroga determinata dalla sospensione emergenziale delle impugnazioni disposta tra l’8 marzo e il 3 maggio 2020 dall’art. 84 del d.l. n. 18/2020 e dall’art. 36 del d.l. n. 23/2020. Spetta all’Amministrazione, e non al ricorrente, provare di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. In difetto di tale prova e accertata la ritualità della notificazione del titolo, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’azione e la nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 1651 dell’11 settembre 2012, aveva condannato alcune Amministrazioni regionali a eseguire gli interventi indicati dal CTU e al risarcimento del danno in favore degli attori, oltre alla rifusione delle spese. La Corte d’Appello, con sentenza n. 502 del 26 giugno 2014, rideterminava il credito risarcitorio in una somma inferiore e riduceva il carico delle spese di primo grado.
I ricorrenti, anche nella qualità di eredi di due delle originarie attrici, adivano il TAR per l’ottemperanza al giudicato, deducendo la perdurante inerzia delle Amministrazioni. Le Amministrazioni resistenti eccepivano l’inammissibilità del ricorso per decorso del termine decennale di cui all’art. 114 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta preliminarmente l’eccezione di inammissibilità e la ritiene infondata. Il termine per agire decorre dal passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ottemperanza, nella specie pubblicata il 26 giugno 2014, e non dalla data di pubblicazione in sé considerata isolatamente.
Il decorso del termine ha subito una proroga per effetto della normativa emergenziale. La sospensione delle impugnazioni tra l’8 marzo e il 3 maggio 2020, disposta dall’art. 84 del d.l. n. 18/2020 e dall’art. 36 del d.l. n. 23/2020, ha comportato lo slittamento del termine finale. Il ricorso, notificato il 6 febbraio 2025, risulta pertanto tempestivo.
Nel merito, il Collegio rileva che il titolo azionato è passato in giudicato, come attestato dalla Corte d’Appello il 4 febbraio 2025, ed è stato ritualmente notificato alle Amministrazioni, anche in ottemperanza all’ordinanza istruttoria n. 2221/2025. Le Amministrazioni, dal canto loro, non hanno dato prova, come era loro onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale.
Sussistono dunque tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il Tribunale dichiara l’obbligo delle Amministrazioni di dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di inutile scadenza, nomina commissario ad acta il Dirigente generale del Dipartimento dell’Ambiente, con facoltà di delega, precisando che questi non avrà diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, come affermato in plurimi precedenti richiamati. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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