SCIA e autotutela: nessun preavviso di rigetto per il segnalante (Cons. Stato n. 387 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La SCIA non instaura un procedimento autorizzatorio destinato a concludersi con un provvedimento espresso o tacito di assenso, ma integra una dichiarazione privata di volontà di esercitare un’attività direttamente ammessa dalla legge. Ne consegue che l’autorità procedente non è tenuta a comunicare al segnalante né l’avvio del procedimento né il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 prima di esercitare i poteri di controllo e inibitori, né assume rilievo l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. L’intervento che, su un edificio qualificato dagli strumenti urbanistici come di interesse storico architettonico, comporti opere murarie demolitorie integra restauro e risanamento conservativo ex art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, con conseguente necessità di rispettare le prescrizioni del RUE. La deroga dell’art. 9 legge n. 122/1989 presuppone una relazione di pertinenzialità materiale tra fabbricato e area asservita, non ravvisabile in aree meramente limitrofe.
Il Fatto
La proprietaria di un vano destinato ad autorimessa, collocato al piano terra di un fabbricato nel centro storico di Parma, realizzava un allargamento del varco di accesso di circa ottanta centimetri, presentando a tal fine una SCIA. Il Comune annullava d’ufficio il titolo, rilevando che l’edificio era soggetto alla tutela del restauro e risanamento conservativo e che le opere murarie erano vietate dalle prescrizioni del RUE; seguiva l’ingiunzione di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi.
Il TAR Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, respingeva il ricorso e i motivi aggiunti. La ricorrente proponeva appello, dolendosi dell’omessa comunicazione dei motivi ostativi, della qualificazione dell’immobile, dell’applicazione della disciplina sui parcheggi pertinenziali e della natura dell’intervento.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge il gravame su tutti i mezzi. Sul primo, il Collegio esclude che il preavviso di rigetto sia dovuto nel procedimento scaturente da SCIA, richiamando l’indirizzo secondo cui l’art. 10-bis legge n. 241/1990 opera per i soli procedimenti ad istanza di parte. La segnalazione, in quanto tale, non attiva un procedimento autorizzatorio: il segnalante vanta una posizione soggettiva che trova fondamento diretto nella legge, senza necessità di assenso amministrativo. In assenza di procedimento non vi è spazio per la comunicazione di avvio, per il preavviso di rigetto o per atti sospensivi, come già affermato da Consiglio di Stato n. 1111 del 2019 e da TAR Lazio n. 1190 del 2024.
Quanto alla qualificazione dell’immobile, la Corte ritiene legittima l’applicazione del vincolo derivante dalla Tavola dei vincoli del PSC, che riconduce l’edificio alla categoria degli edifici di interesse storico architettonico ai sensi dell’art. A9, comma 2, dell’allegato alla legge regionale. Non è irragionevole che il Comune non ripeta, immobile per immobile, l’elencazione delle prescrizioni, ove la tavola del RUE distingua le modalità di intervento per tipologia.
Sul terzo motivo, il Collegio esclude l’operatività della deroga dell’art. 9 legge n. 122/1989. La proprietà dell’appellante è situata di fronte al garage e non sovrastante ad esso, con particelle catastali distinte: manca quella relazione di pertinenzialità materiale richiesta dalla norma, secondo l’insegnamento di Consiglio di Stato n. 10800 del 2023. L’annullamento, inoltre, non discende dal mutamento di destinazione d’uso, ma dalle opere murarie non consentite.
Da ultimo, la Corte conferma la qualificazione dell’intervento come restauro e risanamento conservativo. L’opera non rientra nella manutenzione straordinaria ex art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, che presuppone la conformità alla disciplina urbanistica e l’assenza di vincoli. L’edificio è vincolato e le opere demolitorie non erano eseguibili. Richiamando Consiglio di Stato n. 279 del 2025, il Collegio ribadisce che il risanamento conservativo postula il mantenimento tipologico e strutturale del manufatto, senza modifiche sostanziali dell’assetto preesistente. Le spese del grado sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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