Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Sicilia n. 176 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015, è applicabile anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria. Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la persistente inottemperanza al giudicato e la mancata deduzione di fatti estintivi o modificativi del credito, e su tale presupposto condanna l’amministrazione ad adempiere entro il termine assegnato, con nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La misura non può dirsi manifestamente iniqua quando l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, gli adempimenti imposti non presentano particolare complessità e l’amministrazione non allega ragioni ostative. La penalità decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’integrale pagamento e, comunque, non oltre il termine assegnato all’amministrazione per l’adempimento spontaneo.

Il Fatto

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, n. 1040/2024. Con quella pronuncia era stato accertato il diritto di ciascuno all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui alla legge n. 107 del 2015, per specifici anni scolastici, e il Ministero era stato condannato a erogare gli importi corrispondenti mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.

Dedotta la notifica della sentenza in forma esecutiva e il suo passaggio in giudicato, i ricorrenti hanno chiesto che il giudice amministrativo accertasse la mancata esecuzione e disponesse la condanna dell’amministrazione, con nomina di un commissario ad acta e fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo successivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso documentalmente fondato. La sentenza posta a fondamento dell’ottemperanza contiene una condanna pecuniaria dell’amministrazione, è passata in giudicato e la sua notificazione all’amministrazione scolastica debitrice è avvenuta nel rispetto delle formalità e dei termini di legge.

A fronte di ciò, l’amministrazione resistente, pur costituitasi, non ha dedotto di avere già corrisposto le somme dovute, né ha eccepito l’intervento di fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito dei ricorrenti. Da qui la condanna a rilasciare la Carta del docente e ad accreditare gli importi indicati nella pronuncia di condanna, con interessi legali o rivalutazione monetaria, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Il Tribunale ha poi nominato commissario ad acta, per il caso di ulteriore inerzia, il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro un ulteriore termine di sessanta giorni e con oneri a carico dell’amministrazione resistente. È stato inoltre previsto che nella relazione finale l’organismo commissariale dia conto degli adempimenti compiuti, con compenso eventualmente liquidato con separato decreto ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Quanto alla domanda di penalità di mora, il Collegio ha applicato l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., rilevando che la norma, dopo la modifica del 2015, si applica anche alle decisioni di condanna a prestazioni pecuniarie. L’inadempimento si era protratto senza giustificazione, gli obblighi imposti non erano particolarmente complessi e nessuna ragione ostativa era stata rappresentata: difettava dunque il presupposto dell’effetto manifestamente iniquo.

La penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’integrale pagamento e comunque non oltre il termine di sessanta giorni assegnato per l’adempimento spontaneo. Il Collegio ha precisato che l’attivazione del rimedio sostitutivo, decorso quel termine, renderebbe iniqua l’ulteriore fruizione della misura propulsiva. Le spese sono state liquidate secondo la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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