Annullamento del diniego e obbligo conformativo di riesame consiliare (TAR Sicilia n. 1378 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo che annulla un diniego opposto a un’istanza volta alla soddisfazione di un interesse legittimo pretensivo non è autoesecutivo: accanto agli effetti demolitorio e ripristinatorio, esso produce un effetto conformativo che vincola l’amministrazione alla rinnovazione del procedimento. La soddisfazione dell’interesse del ricorrente richiede un provvedimento espresso che tenga conto delle statuizioni contenute nella motivazione della sentenza. L’obbligo di esecuzione grava sull’amministrazione entro il termine assegnato dal giudice. In caso di persistente inadempienza il giudice nomina un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. La penalità di mora può essere esclusa quando la recente formazione del titolo ne rende manifestamente iniqua l’applicazione.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’area a destinazione urbanistica commerciale e distributiva, ha chiesto al Comune il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. n. 380/2001, per la realizzazione di una struttura di vendita al dettaglio. L’Ufficio Tecnico Comunale ha avviato il procedimento di diniego e, nonostante le controdeduzioni della ricorrente, ha adottato il diniego definitivo, ritenendo l’intervento di natura privatistica, non conforme alle previsioni delle N.T.A. del P.R.G. e perciò in variante.
Il ricorso avverso il diniego è stato accolto dal TAR con sentenza del 5 novembre 2025, n. 3130, che ha ritenuto illegittimo il provvedimento per vizio di incompetenza: la valutazione sull’interesse pubblico alla deroga spettava al Consiglio Comunale e non al Responsabile dell’Area Urbanistica. Notificata la sentenza al Comune, questo è rimasto inerte. Passata la decisione in giudicato, la ricorrente ha proposto il giudizio di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare l’ammissibilità dell’azione. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato e rientra tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. a), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza. Risultano rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e il termine di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. La notificazione della sentenza al Comune è stata documentata.
Nel merito, il Tribunale ha ricostruito i tre effetti del giudicato amministrativo. L’effetto demolitorio impone che il successivo esercizio del potere tenga conto di quanto accertato in sentenza, desumibile dalla motivazione. L’effetto ripristinatorio deriva dall’annullamento ex tunc. L’effetto conformativo vincola l’attività amministrativa futura, soprattutto quando il potere venga rinnovato in esito all’annullamento del diniego.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa sul punto, tra cui la decisione del Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. n. 1257 del 2022. Quando viene annullato un atto di diniego a fronte di interessi legittimi pretensivi, la sentenza non è autoesecutiva: occorre la rinnovazione del procedimento e la sua conclusione con un provvedimento espresso che rispetti il vincolo conformativo. L’obbligo di esecuzione non riguarda solo gli effetti eliminatori e ripristinatori, ma anche il momento rinnovatorio del riesercizio del potere.
Il Comune è stato quindi condannato a dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. La sequenza procedimentale imposta dal giudicato richiede che la valutazione sull’interesse pubblico alla deroga sia rimessa al Consiglio Comunale, restando all’organo tecnico la successiva verifica della fattibilità tecnica dell’opera. Per il caso di ulteriore inadempienza il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuandolo nel dirigente generale del competente Dipartimento regionale, con riserva di liquidare il compenso a carico dell’Ente inottemperante.
È stata invece respinta la domanda di condanna alla penalità di mora: la recente formazione del titolo ne rende manifestamente iniqua l’applicazione. Le spese di lite sono state poste a carico del Comune soccombente.
Nota della Redazione
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