Appello incidentale tardivo e correzione della motivazione nel giudizio amministrativo (Cons. Stato n. 7317 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la censura che muove dal presupposto della mancanza di un requisito di partecipazione deve essere proposta con il ricorso tempestivo avverso gli atti di ammissione, non già con un ricorso successivo avverso i soli atti di rinnovazione valutativa. Il giudice non può modificare d’ufficio il petitum o la causa petendi del motivo, riconducendo la doglianza di esclusione alla diversa qualificazione dei titoli come criteri di selezione. La sentenza di annullamento che imponga la riedizione della sola fase valutativa consolida e rende inoppugnabile la fase di verifica dei requisiti di ammissione. Il motivo assorbito in primo grado può essere riproposto in appello, a pena di decadenza, entro il termine di costituzione di cui all’art. 101, comma 2, c.p.a. e all’art. 46, comma 1, c.p.a.. La fondatezza di un motivo d’appello che non conduca alla riforma del dispositivo consente la sola correzione della motivazione della sentenza impugnata.

Il Fatto

Una struttura universitaria bandiva una procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia “B”. All’esito delle operazioni risultava vincitore un candidato, ma un altro concorrente impugnava gli atti e otteneva l’annullamento con sentenza del TAR Lazio. L’Ateneo nominava una nuova Commissione e rinnovava la valutazione dei candidati che non avevano rinunciato, confermando però il medesimo vincitore. Il concorrente non vittorioso proponeva un secondo ricorso dinanzi al TAR Lazio, che lo accoglieva, rilevando che la Commissione aveva valutato due pubblicazioni collocate oltre l’arco temporale fissato dal bando, e dichiarava irricevibile il ricorso incidentale sul numero minimo di pubblicazioni.

Il candidato risultato vincitore ha quindi proposto appello avverso tale sentenza, deducendo l’irricevibilità della censura accolta in primo grado, per non essere stata proposta nel precedente giudizio, e l’erronea declaratoria di irricevibilità del proprio ricorso incidentale. L’Ateneo e il concorrente vittorioso in primo grado si sono costituiti, riproponendo i motivi assorbiti.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ritiene fondato il primo motivo d’appello sotto il profilo processuale. La censura accolta dal TAR, osserva il Collegio, era costruita sul presupposto che il numero minimo di dodici pubblicazioni costituisse requisito di partecipazione, con conseguente doverosa esclusione del concorrente. Poiché la riedizione del potere disposta dalla precedente sentenza di annullamento ha riguardato la sola fase valutativa, la verifica dei requisiti in capo ai candidati si era ormai consolidata e non era più censurabile: la doglianza avrebbe dovuto essere proposta nel primo ricorso, e la sua formulazione solo nel secondo la rende irricevibile.

Il Collegio precisa che non rileva, a tal fine, se il TAR avesse ragione nel qualificare il numero minimo di pubblicazioni come criterio di selezione anziché come requisito. È dirimente che sia stato lo stesso ricorrente a costruire il motivo in termini di requisito: il giudice, così statuendo, ha operato una modifica d’ufficio del petitum e della causa petendi, non consentita. A fronte della censura originaria, la sentenza avrebbe dovuto semmai respingerla come infondata.

La fondatezza di questo motivo non conduce però all’accoglimento dell’appello. Il ricorrente in primo grado ha riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., il secondo motivo assorbito, e la riproposizione è ammissibile perché effettuata nella memoria di costituzione depositata entro i sessanta giorni dalla notifica dell’appello, come prescrive l’art. 46, comma 1, c.p.a.. Nel merito il motivo è fondato: i giudizi della nuova Commissione non consentono di ricostruire le ragioni per cui l’appellante è stato preferito, e il giudizio collegiale contraddice i giudizi individuali dei Commissari, che sui titoli e sulle pubblicazioni sembrano privilegiare il concorrente non vincitore.

Il Collegio richiama la propria consolidata giurisprudenza sul difetto di motivazione degli atti di valutazione comparativa, che deve esternare l’iter logico-giuridico seguito e rendere possibile il sindacato giurisdizionale. Le obiezioni dell’appellante non scalfiscono tale conclusione: la censura non sollecita un sindacato sostitutivo, ma rileva l’intrinseca contraddittorietà dei giudizi, e la mancanza di una previa pesatura dei parametri conferma il vizio. Il dispositivo di accoglimento va dunque mantenuto, con correzione della motivazione: l’accoglimento si fonda sul secondo motivo del ricorso, non sul primo. Le spese d’appello sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

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