Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale sul ricalcolo del T.F.S. (TAR Sicilia n. 1161 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio, l’intervenuto ricalcolo operato dall’I.N.P.S. in pendenza del giudizio, comprensivo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, soddisfa pienamente la pretesa del ricorrente e determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La mancata contestazione degli importi riportati nel prospetto di riliquidazione consolida l’accoglimento sostanziale della domanda. L’accoglimento intervenuto solo a seguito della proposizione del ricorso giustifica la condanna dell’Amministrazione alle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, è stato collocato a riposo a domanda dopo aver conseguito il cinquantacinquesimo anno di età e trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi. Lamentando che l’I.N.P.S. avesse determinato il trattamento di fine servizio senza includere i sei scatti stipendiali dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ha presentato istanza di rideterminazione; rimasta priva di riscontro, ha proposto ricorso per l’accertamento del proprio diritto, con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Costituendosi in giudizio, l’Istituto ha rappresentato di aver provveduto, in autotutela, alla riliquidazione del trattamento nei termini richiesti, versando il relativo prospetto e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione e dal rilievo che il ricorrente non ha contestato i calcoli contenuti nel prospetto di riliquidazione. Da tali elementi il Tribunale desume che l’Ente abbia accolto la pretesa accertativa fatta valere in giudizio, volta al riconoscimento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione dei sei scatti nella base di calcolo.
In assenza di specifica contestazione degli importi, il ricorrente ha conseguito il bene della vita aspirato. Irrilevante è che le somme non siano ancora corrisposte, anche solo parzialmente, poiché il giudizio ha natura accertativa e la condotta dell’I.N.P.S. assicura la piena soddisfazione della pretesa.
Il Tribunale richiama l’art. 12, comma 7, lett. b), del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, che prevede il pagamento del trattamento in due importi annuali quando l’ammontare complessivo supera i 50.000 euro ma resta inferiore a 100.000 euro. La scansione temporale del versamento è coerente con il prospetto depositato e non incide sull’intervenuta soddisfazione.
Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Quanto alle spese, il Collegio applica il principio della soccombenza virtuale: l’accoglimento spontaneo dell’istanza, avvenuto solo in pendenza del giudizio, conferma la fondatezza della pretesa e giustifica la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese, liquidate in dispositivo e distratte al difensore antistatario.
Nota della Redazione
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