Divieto di accesso allo stadio per fumogeno senza misure generiche (TAR Lombardia n. 361 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il DASPO costituisce misura di prevenzione amministrativa che prescinde dall’accertamento di un fatto penalmente rilevante e si fonda su un sommario accertamento degli elementi fattuali contenuti nella denuncia, valutati secondo la logica del più probabile che non. Il potere del Questore è connotato da ampia discrezionalità e richiede un equo bilanciamento tra l’interesse pubblico alla sicurezza e la libertà di accesso agli impianti. La condotta di accensione e lancio di un fumogeno in uno stadio, documentata dalle videoriprese, integra la fattispecie di cui all’art. 6 bis, comma 1, legge n. 401/1989 e giustifica il divieto. Il provvedimento che indichi in modo circostanziato le aree interdette per la squadra cittadina non è generico, non essendo esigibile l’elencazione analitica di tutti i possibili contesti nazionali ed europei.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Questore gli aveva imposto, per due anni, il divieto di accesso agli impianti sportivi per manifestazioni di calcio, pallacanestro, pallavolo, rugby e pallanuoto, con estensione ai luoghi di sosta, transito e trasporto dei tifosi. Il provvedimento si fondava su videoriprese che lo ritraevano, a volto travisato, mentre accendeva un fumogeno in gradinata durante un incontro di serie B.
Il ricorrente negava la condotta attiva, sosteneva l’assenza di pericolosità del gesto, finalizzato a “creare colore”, e lamentava l’indeterminatezza dei luoghi interdetti. La domanda cautelare era respinta con ordinanza n. 143/2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 6, comma 1, lettera a), legge n. 401/1989 e l’art. 6 bis, comma 1, della stessa legge. Il DASPO è misura propria del diritto amministrativo della prevenzione e non richiede la commissione di un fatto penalmente rilevante, essendo sufficiente un sommario accertamento dei fatti, secondo la logica del più probabile che non, come affermato dal Cons. Stato n. 10986 del 15.12.2022 e dal Cons. Stato n. 8381 del 29.9.2022.
Quanto al primo motivo, il Tribunale ritiene la condotta acclarata dalle fotografie estrapolate dalle immagini video. La sequenza descritta – travisare il volto, rovistare nella tasca, chinarsi dietro altri tifosi, armeggiare con un oggetto, rialzarsi dopo l’emissione del fumo – dimostra, secondo la logica del più probabile che non, che fu proprio il ricorrente ad accendere il fumogeno. La tesi difensiva sulla distanza del getto di fumo non è decisiva, essendo verosimile che altri soggetti abbiano spostato l’artificio.
Sul secondo motivo, il Collegio esclude l’assenza di pericolosità: il fumogeno fu acceso fuori da qualsiasi coreografia e lasciato cadere accanto ai sedili degli altri spettatori, avvolti in una nube di fumo. Il legislatore stesso, con l’art. 1 septies d.l. n. 28/2003, convertito in legge n. 88/2003, e il regolamento d’uso dell’impianto, vieta l’introduzione di strumenti per l’emissione di fumo. La condotta ha quindi creato un pericolo concreto per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei tifosi vicini.
Sul terzo motivo, il Tribunale ritiene la prescrizione adeguatamente circostanziata. Per la squadra cittadina il provvedimento individua specificamente le vie limitrofe allo stadio, con la fascia temporale da tre ore prima a tre ore dopo la manifestazione. Non è esigibile un onere di elencazione analitica di tutti i possibili contesti nazionali ed europei, oggettivamente impossibile da soddisfare. Il divieto, interpretato secondo ragionevolezza e buona fede, può essere rispettato senza difficoltà, come già affermato da TAR Brescia n. 984 del 9.12.2024: l’eventuale presenza incolpevole nei luoghi interdetti impone l’immediato allontanamento, senza alcuna sproporzione.
Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 2.500,00.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.