Rinnovo permesso di soggiorno e onere della prova sul reddito minimo (TAR Lombardia n. 273 del 01.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, grava sullo straniero l’onere di dimostrare la disponibilità di un reddito sufficiente proveniente da fonte lecita, requisito non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del titolo. La relativa valutazione va condotta secondo il principio tempus regit actum, con riferimento alla situazione esistente al momento dell’adozione del diniego. La mancata traduzione del provvedimento in lingua nota allo straniero non costituisce vizio di legittimità dell’atto e può rilevare, al più, quale irregolarità ai fini della rimessione in termini ove abbia causato la tardiva proposizione del ricorso. In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il compenso al difensore è liquidato nei limiti dei valori medi tariffari e dimezzato ai sensi dell’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
Il ricorrente, straniero titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, impugna il provvedimento con cui il Questore di Milano ha respinto la propria istanza di rinnovo. Il diniego si fonda su più rilievi: l’assenza di dichiarazione di disponibilità al lavoro del Centro per l’impiego; la cessazione del rapporto di lavoro presso una società nel 2018, dopo appena due mesi; la percezione di redditi discontinui e inferiori ai limiti di legge dal 2015, senza presentazione delle dichiarazioni dei redditi; l’aver già beneficiato del soggiorno in attesa occupazione.
Il ricorrente deduce la violazione delle garanzie partecipative e l’omessa traduzione del provvedimento in lingua comprensibile. Nel corso del giudizio interviene un provvedimento prefettizio di espulsione con accompagnamento alla frontiera, che il Tribunale ritiene non incidente sulla procedibilità. Il difensore chiede inoltre la liquidazione dei compensi in ragione dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio tratta congiuntamente le censure, strettamente connesse, e le ritiene infondate, rilevando che dopo il rigetto della domanda cautelare il ricorrente non ha sviluppato ulteriori deduzioni né allegato elementi di fatto idonei a incidere sulla fattispecie.
Sul fronte partecipativo, l’avviso di avvio del procedimento, avente valore anche di comunicazione dei motivi ostativi, risulta notificato nel settembre 2018: le garanzie procedimentali sono pertanto rispettate. Quanto alla mancata traduzione, il Tribunale osserva che essa non ha impedito la rituale proposizione dell’impugnazione; la lunga permanenza in Italia rende inverosimile la dedotta non conoscenza della lingua. Richiamando TAR Lazio n. 8675 del 2021 e TAR Lazio n. 11067 del 2021, si afferma che la mancata traduzione non integra vizio di legittimità e può costituire al più una mera irregolarità rilevante ai fini della rimessione in termini.
Il nucleo della decisione riguarda il requisito reddituale. Il Collegio richiama il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 e 13, comma 2, del d.P.R. n. 394/1999: l’onere di comprovare un reddito sufficiente da fonte lecita grava sullo straniero richiedente il rinnovo. Il possesso di un reddito idoneo al sostentamento è requisito non eludibile, perché attiene alla sostenibilità dell’ingresso nella comunità nazionale (cfr. Cons. Stato n. 5994 del 2010).
La documentazione prodotta in giudizio dimostra solo un breve periodo di attività lavorativa, avviato dopo il diniego e quindi irrilevante per il principio tempus regit actum. La carenza di occupazione stabile è confermata dall’assenza di versamenti contributivi significativi e costanti e dall’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Sulla liquidazione, il Tribunale applica gli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115/2002 e l’art. 4 del D.M. n. 55/2014, tenendo conto della natura della controversia e dell’impegno professionale: determina in euro 1.200,00 gli onorari spettanti al difensore, oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.