Nomina del commissario ad acta per l’inesecuzione del giudicato lavoristico (TAR Sicilia n. 682 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il ricorso è fondato nei limiti in cui il giudicato risulti ancora ineseguito, dovendo il giudice amministrativo accertare l’attuale persistenza dell’inadempimento. La nomina del commissario ad acta, con contestuale assegnazione di un termine all’Amministrazione per l’esecuzione spontanea, costituisce misura idonea ad assicurare il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli. Ove tale rimedio sia disposto, non è necessario fissare una penalità di mora per le successive violazioni o inosservanze, restando la tutela integralmente garantita dall’attività sostitutiva del commissario. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell’Amministrazione rimasta inadempiente.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del proprio diritto, a seguito dell’immissione in ruolo, al riconoscimento della progressione di carriera e degli scatti di anzianità per i servizi pre-ruolo prestati in scuole statali. Il Tribunale di Siracusa, con la sentenza indicata in epigrafe, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 3.807,15 a titolo di incrementi stipendiali, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

La sentenza, notificata in forma esecutiva nel giugno 2021, era passata in giudicato. Ritenendola ineseguita, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di compiere gli atti esecutivi, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma per ogni violazione o ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della ricostruzione della ricorrente e della documentazione prodotta dall’Amministrazione, che ha affermato l’intervenuta esecuzione della sentenza con la sola eccezione del pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, quantificata in € 482,24, per la quale l’Ufficio avrebbe già avviato le attività.

Su tale presupposto il giudice ha delimitato l’ambito del proprio esame. In assenza di prova, in atti, dell’avvenuto pagamento della predetta maggior somma, e preso atto dell’esecuzione per il resto, il ricorso è stato ritenuto fondato entro tali limiti. Il thema decidendum si è dunque ridotto alla sola parte del giudicato rimasta insoddisfatta.

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la sentenza è stata notificata in forma esecutiva nel giugno 2021 ed è divenuta cosa giudicata, come attestato dal certificato di non proposto appello rilasciato dalla cancelleria del giudice di merito. L’inerzia dell’Amministrazione, pur parziale, giustifica l’intervento del giudice amministrativo.

Conseguentemente, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esatta e completa esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, se anteriore. Ha inoltre nominato sin da ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio di coordinamento e di segreteria del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, prevedendone l’insediamento entro dieci giorni dalla scadenza del termine e l’attività sostitutiva entro i successivi novanta giorni.

Il Collegio ha escluso la necessità di fissare una penalità di mora, sul rilievo che la nomina del commissario già assicura il soddisfacimento della pretesa azionata in tempi ragionevoli. Le spese, liquidate in € 500,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, tenendo conto della natura della controversia, assimilabile alle procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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