Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel processo amministrativo (TAR Sicilia n. 339 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso: la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, può dichiarare di rinunciare o di avere perduto ogni interesse alla pronuncia. Il giudice, in tale evenienza, non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire ed è tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il Fatto
Il Consorzio ricorrente aveva impugnato il decreto con cui l’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale aveva nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione consortile, unitamente alle diffide con cui l’Amministrazione aveva sollecitato la convocazione dell’Assemblea per la presa d’atto di tale nomina. Il ricorrente contestava in particolare la mancata notifica all’Avv. Pistone Nascone, assunto quale controinteressato, e la mancata impugnazione della delibera di Giunta regionale richiamata dall’Amministrazione.
Nel corso del giudizio l’Assessorato eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica al controinteressato e per omessa impugnazione della delibera di Giunta, sostenendo comunque l’infondatezza nel merito, anche alla luce della disciplina regionale sulla nomina del Presidente del Consorzio.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio il Consorzio procedeva esso stesso alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e, all’udienza del 16 dicembre 2025, chiedeva la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. L’Amministrazione prendeva atto di tale domanda e il Collegio tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale ha ricostruito il quadro processuale muovendo dal principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso. La parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, dispone dell’azione e può dichiarare di rinunciare o di avere perduto ogni interesse alla pronuncia. Il giudice amministrativo, in tale evenienza, non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
Il Collegio ha richiamato sul punto la giurisprudenza amministrativa, in particolare il Consiglio di Stato, sez. II, 12 aprile 2021, n. 2915, e, tra le pronunce di merito, il TAR Catania, sez. III, 22 gennaio 2024, n. 271 e il TAR Sicilia, Catania, sez. I, 30 luglio 2021, n. 2587. Da tale indirizzo discende che, una volta manifestata la perdita dell’interesse, il giudice è tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.
Il Tribunale ha poi valorizzato un elemento ulteriore: nella fattispecie era stato infine adottato proprio il provvedimento che la parte ricorrente affermava di non essere tenuta ad emanare, con ciò confermando il venir meno dell’interesse alla decisione.
Su queste basi il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, tenuto conto della peculiarità delle questioni controverse e della definizione della causa con pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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