Divieto di lidi e chioschi nel piano paesaggistico annullato per illogicità (TAR Sicilia n. 1307 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione paesaggistica costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa e sono sottratte al sindacato di legittimità salvo errori di fatto, abnormi illogicità o palese traviamento. Il divieto di realizzare chioschi, lidi balneari e banchine, introdotto dal piano approvato in un ambito costiero, è illegittimo quando non risultino esplicitati i criteri che giustificano un trattamento differenziato rispetto ad aree morfologicamente analoghe in cui il divieto non opera. La relazione tra finalità di tutela e installazione dei manufatti dipende da dimensioni, caratteristiche estetiche e planovolumetriche degli stessi, materie rimesse ai piani urbanistici sottordinati. L’annullamento va disposto nei soli limiti dell’interesse della parte ricorrente, salva la rinnovazione dell’approvazione del piano e l’assoggettamento dei progetti a controllo di offensività in concreto ai sensi dell’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un terreno in Comune di Avola, acquistato nel 2016 con l’intento di realizzare strutture amovibili e temporanee per la fruizione del mare. Al momento dell’acquisto l’area risultava assoggettata alle misure di salvaguardia del piano paesaggistico adottato nel 2012, che per il livello di tutela allora vigente non precludeva chioschi e lidi.

Con l’approvazione del Piano paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 della provincia di Siracusa, le particelle vengono in parte riqualificate in zona “13 m” e in parte in zona “13 p”. Per il livello “13 m” le N.T.A. introducono il divieto di realizzare chioschi, lidi balneari e banchine. La proprietaria impugna il decreto assessoriale di approvazione deducendo disparità di trattamento, difetto di istruttoria, violazione delle garanzie partecipative e mancata conformazione a un precedente annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il limite del sindacato sulle scelte pianificatorie, ribadendo che il nucleo vivo delle determinazioni regionali è insindacabile nel merito salvo errori di fatto o manifesta irrazionalità. Su questa base verifica se il divieto contestato trovi effettiva giustificazione negli atti.

Il divieto appare illogico e sproporzionato rispetto agli obiettivi che le N.T.A. assegnano al paesaggio “13 m”, orientati alla conservazione degli habitat e alla tutela degli elementi geomorfologici. L’Amministrazione non chiarisce perché analogo divieto non valga per la gran parte dei contesti costieri e per aree che la stessa difesa qualifica come omogenee. Il rinvio al punto R) del decreto di approvazione fornisce indicazioni generiche sulla costa e non consente di evincere i criteri seguiti.

La relazione tra finalità di tutela e installazione di lidi o chioschi dipende dalle dimensioni e dalle caratteristiche estetiche e planovolumetriche dei manufatti: profili che spettano ai piani urbanistici sottordinati. L’accoglimento, disposto anche ex art. 34, lett. e), cod. proc. amm., è pertanto circoscritto all’interesse della ricorrente: le prescrizioni sono annullate nella parte in cui precludono in radice e automaticamente le attività già consentite, salva ogni determinazione dell’Autorità.

Le altre censure sono esaminate per completezza e reputate infondate o inammissibili. Il secondo motivo è respinto sul rilievo che non sussiste obbligo di ripubblicazione in assenza di complessiva rielaborazione del piano. Il quarto motivo cade perché il precedente annullamento invocato è stato a sua volta annullato con rinvio dal C.G.A.R.S. n. 485/2018. La quinta censura è superata dal richiamo a C.G.A.R.S. n. 1105/2022, che ha ritenuto soddisfatta la riserva relativa di legge attraverso il r.d. n. 1357/1940 richiamato dall’art. 158 del Codice. Sesta e settima sono inammissibili per difetto di legittimazione e di prova del pregiudizio; l’ottava è respinta in base al criterio della linea di perimetrazione come divisione puntiforme. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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