Requisizione degli impianti di illuminazione: illegittima senza riscatto e indennità (TAR Sicilia n. 193 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza sindacale contingibile e urgente con cui il Comune disponga la requisizione di impianti di pubblica illuminazione di proprietà privata è illegittima ove adottata senza la preventiva attivazione della procedura di riscatto prevista dal R.D. n. 2578/1925 e senza la determinazione della relativa indennità. La misura di requisizione non può essere utilizzata per risolvere una disputa patrimoniale sulla proprietà degli impianti, essendo a tal fine disponibili gli ordinari rimedi possessori. Difetta il presupposto del grave e immediato pericolo richiesto dall’art. 54 d.lgs. n. 267/2000 quando la continuità del servizio risulti comunque assicurata dal gestore uscente.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare per concessione di un servizio di distribuzione elettrica e già affidataria della gestione degli impianti di illuminazione pubblica nel territorio comunale, impugnava l’ordinanza sindacale con cui l’ente locale aveva disposto la requisizione di 929 impianti. La misura richiamava pretese ragioni di urgenza e necessità e precedeva il verbale di immissione in possesso degli impianti, effettuato qualche giorno dopo.
La società lamentava l’assenza della procedura di riscatto e il mancato pagamento di alcuna indennità, oltre all’insussistenza dei presupposti di contingibilità e urgenza. Il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sul rilievo che la controversia riguarderebbe la proprietà degli impianti, e nel merito sosteneva che i beni fossero di proprietà comunale in forza di un articolo della convenzione stipulata tra le parti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. La pretesa azionata non concerne la rivendicazione della proprietà, ma l’annullamento di un’ordinanza adottata in assenza dei presupposti di legge. Trattandosi di provvedimento amministrativo di tipo autoritativo, la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. q), c.p.a.
Sul merito, il Tribunale muove dall’art. 26 della convenzione, che sancisce la proprietà comunale dell’impianto esistente e dei nuovi impianti. Da tale clausola il Collegio ricava tre categorie di impianti: quelli esistenti di proprietà comunale; i nuovi impianti realizzati, sostituiti o rinnovati in modo sostanziale durante la convenzione, che diventano comunali; gli impianti non rinnovati, che restano di proprietà della società. I 929 impianti oggetto di requisizione, non essendo né nuovi né rinnovati, ricadono in quest’ultima categoria e non si trasferiscono automaticamente al Comune.
Proprio per tali impianti si sarebbe dovuta attivare la procedura di riscatto. Il R.D. n. 2578/1925 consente al Comune di acquisire la proprietà degli impianti, ma solo previo pagamento di un’indennità commisurata al valore industriale degli stessi. Nella specie la requisizione è stata disposta senza avviare tale procedura e senza determinare alcuna indennità, con conseguente ingerenza illegittima nel diritto di proprietà, lesiva dell’art. 42 Cost. e dell’art. 835 cod. civ.
Quanto ai presupposti dell’art. 54 d.lgs. n. 267/2000, il Collegio rileva che il Comune non ha fronteggiato un’emergenza oggettiva, ma ha inteso risolvere una questione patrimoniale. Per la dedotta resistenza alla consegna erano disponibili strumenti ordinari, segnatamente azioni giudiziarie di natura possessoria: il provvedimento appare quindi volto a eludere le garanzie di legge. Il servizio sarebbe comunque stato garantito dal gestore uscente fino al subentro del nuovo affidatario, senza interruzioni.
Il ricorso è pertanto accolto e i provvedimenti impugnati annullati, con condanna dell’Amministrazione comunale alle spese di giudizio e al rimborso del contributo unificato ove versato.
Nota della Redazione
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