Sgombero per inagibilità: sufficiente il quadro indiziario unitario sugli edifici (C.G.A.R.S. n. 20 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, può adottare ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 l’ordinanza contingibile e urgente di sgombero di un immobile anche quando l’accertamento tecnico sia stato eseguito su altri edifici del medesimo compendio edilizio, purché il quadro indiziario risulti concreto, attuale e univoco. Il limite del potere discrezionale è costituito dalla valutazione tecnica compiuta su pareri e accertamenti scientifici in sede istruttoria, dei quali la motivazione deve dare conto. L’inerzia dei proprietari, che non abbiano attivato autonome verifiche né confutato le conclusioni dell’amministrazione, legittima la misura e ne esclude l’eccessività e la sproporzione. Gli atti dell’Istituto proprietario, di natura endoprocedimentale, non fondano un autonomo obbligo di contraddittorio giudiziale nei suoi confronti.
Il Fatto
Gli appellanti sono proprietari di alloggi in una palazzina compresa in un complesso di quattro edifici. Dopo il crollo di un balcone di un’altra palazzina, l’I.A.C.P. ha eseguito indagini strutturali sui corpi A, B e C, accertando valori di resistenza del calcestruzzo molto inferiori ai limiti e criticità nei pilastri, nelle fondazioni e nelle travi. Il Comune ha dichiarato l’inagibilità delle palazzine A, B e C e, in un secondo momento, anche della palazzina D, in relazione alla quale l’istituto proprietario aveva invitato invano il condominio a disporre le verifiche.
Il Sindaco ha quindi emesso l’ordinanza di sgombero immediato di tutti gli alloggi, ai sensi degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000, fino al completamento dei lavori di ripristino della sicurezza statica. I proprietari hanno impugnato gli atti davanti al TAR Sicilia, Catania, che ha respinto il ricorso e dichiarato inammissibile la domanda di accesso. Hanno proposto appello, dolendosi dell’assenza di accertamenti tecnici specifici sulla palazzina D e del difetto di legittimazione passiva dell’Istituto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura fondata sulla violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 380/2001 e sull’assenza di istruttoria. L’argomento degli appellanti muove da un unico assunto: gli atti sarebbero stati adottati senza alcun accertamento riguardante la palazzina D. Il C.G.A.R.S. lo ritiene privo di fondamento. A fronte dell’inerzia del condominio, inutilmente invitato a disporre le indagini, il dirigente comunale ha preso atto delle risultanze tecniche e delle relazioni dell’area tecnica dell’Istituto e ha correttamente esteso la dichiarazione di inagibilità.
La ragione è di ordine tecnico. Le quattro palazzine sono state realizzate nello stesso intervento edilizio risalente al 1974, con il medesimo collaudo statico e la medesima fine lavori del 1976. Su questa base la nota di inagibilità non presenta carenza istruttoria. Né gli appellanti possono pretendere di restare nelle abitazioni durante i lavori di messa in sicurezza, non avendo contestato con proprie indagini le conclusioni dell’amministrazione.
Quanto all’esercizio del potere sindacale, la tesi secondo cui sussisterebbe un semplice quadro indiziario non persuade in fatto, essendo l’ordinanza intervenuta dopo indagini su un compendio unitariamente realizzato. Sul piano del diritto, il testo dell’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 attribuisce al Sindaco la valutazione del rischio concreto di un danno grave e imminente per l’incolumità pubblica e privata. Il limite del potere discrezionale è la valutazione tecnica effettuata in sede istruttoria, di cui la motivazione deve dare conto, secondo il richiamato indirizzo del Cons. di Stato, sez. VI, n. 2926 del 2023.
Il Sindaco ha richiamato tutti gli atti tecnici presupposti e ha motivato adeguatamente le cause di pericolo e l’eccezionalità dell’evento. La conformità dell’ordinanza al paradigma legale è confermata dalla presenza di elementi sintomatici concreti e attuali di obiettiva precarietà strutturale dell’intero complesso: lo sgombero risponde alla ratio di scongiurare, anche in chiave precauzionale, gravi danni. Le censure di illogicità, eccessività e sproporzione sono respinte anche per il contegno non collaborativo dei proprietari.
Il secondo motivo, relativo al difetto di legittimazione passiva dell’I.A.C.P., è superato dalla reiezione del primo, ma la statuizione di prime cure è comunque corretta: gli atti dell’Istituto hanno natura endoprocedimentale. L’appello è respinto e la sentenza confermata, con compensazione delle spese verso l’Istituto e nessuna statuizione verso il Comune non costituito.
Nota della Redazione
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