Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta interno all’amministrazione (TAR Sicilia n. 23 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente che invoca l’esecuzione di un giudicato è tenuto a dimostrare la rituale notificazione del titolo e la sua idoneità a fondare la pretesa, mentre l’Amministrazione intimata ha l’onere di provare di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio. Il commissario ad acta va nominato, di regola, attingendo alle risorse interne della stessa Amministrazione inadempiente, per ragioni di economicità e per evitare ulteriori esborsi suscettibili di danno erariale, senza diritto ad alcun compenso. L’attività esecutiva rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e l’incarico costituisce obbligo per il dipendente pubblico, salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al giudice.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha chiesto al TAR Sicilia l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Messina del 18 dicembre 2023, n. 2436, con cui era stato accertato il suo diritto di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Messina, ed era stata ritualmente notificata all’Amministrazione nel dicembre 2023.

Decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 senza che il Ministero vi desse esecuzione, il ricorrente ha promosso l’azione di ottemperanza. Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito con memoria di mera forma, senza allegare alcuna prova dell’avvenuta esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., muovendo dal titolo giudiziale definitivo e dalla sua rituale notificazione. La sentenza era passata in giudicato e la notificazione all’Amministrazione era avvenuta in data 21 dicembre 2023, così che il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 era ampiamente decorso.

Su questo punto il Tribunale ha richiamato la regola sull’onere probatorio: l’Amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. La costituzione con memoria di mera forma, priva di allegazioni esecutive, ha quindi confermato l’inadempienza.

Conseguentemente il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se antecedente. Ha poi nominato fin da ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza protratta oltre il termine concesso.

La scelta del commissario è caduta su un dirigente interno: il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio. Il Tribunale ha motivato la scelta con l’esigenza di evitare ulteriori esborsi che potrebbero costituire danno erariale.

Il Collegio ha precisato che l’incarico di commissario costituisce un obbligo cui il dipendente pubblico non può sottrarsi, salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al giudice, e che la nomina non deve necessariamente cadere sull’organo che avrebbe dovuto svolgere l’attività amministrativa. Ha inoltre escluso il diritto a compenso, richiamando TAR Sicilia – Catania, Sez. I, n. 3315 del 2025 e TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, n. 3246 del 2025, e ribadendo che, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in dispositivo con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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