Competenza dell’Autorità sui corrispettivi di allacciamento alle reti private (TAR Lombardia n. 336 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’Autorità di regolazione per l’energia ha competenza, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 93/2011, a decidere il reclamo avente ad oggetto i corrispettivi per l’allacciamento di cabine primarie alla rete in alta tensione di un gestore titolare di rete privata. Tale competenza sussiste sotto il profilo soggettivo, perché l’impresa di distribuzione ha stipulato le convenzioni in funzione dello svolgimento del servizio pubblico di distribuzione, e sotto il profilo oggettivo, perché il corrispettivo non è rimesso alla libera autonomia negoziale delle parti, ma costituisce adempimento dell’obbligo legale di contrarre e di accesso regolato. Il potere dell’Autorità trova fondamento nell’art. 9, comma 6, del d.lgs. n. 79/1999, che le attribuisce la determinazione dei parametri economici del canone annuo dovuto ai proprietari di reti non assegnatarie di concessione, e negli artt. 4 e 5 del d.m. 10.12.2010, che qualificano le reti private come reti con obbligo di libero accesso. La clausola convenzionale che devolve al giudice ordinario le controversie non esclude la competenza dell’Autorità, né è necessario un previo atto regolatorio di portata generale sui futuri corrispettivi.

Il Fatto

La società di distribuzione ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro la delibera con cui l’Autorità, accogliendo il reclamo del gestore ferroviario titolare della rete in alta tensione, le ha prescritto il pagamento dei canoni pattuiti in alcune convenzioni di allacciamento relative a sei cabine primarie, fino all’eventuale disdetta.

La ricorrente sosteneva che il corrispettivo fosse a carico della società subentrata nella titolarità delle linee ad alta tensione, cedute con il ramo d’azienda e inserite nella Rete di Trasmissione Nazionale, e che l’Autorità fosse intervenuta su una controversia contrattuale estranea alle proprie competenze. Il gestore ferroviario ha proposto opposizione, attivando il giudizio davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi tre motivi, incentrati sull’esorbitanza di competenza e sulla violazione della disciplina dei reclami. Il quadro normativo richiamato comprende l’art. 2 della legge n. 481/1995, che assegna all’Autorità la regolazione e il controllo della filiera, e l’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 79/1999, che impone condizioni di accesso paritario e non discriminatorio alle reti.

Sotto il profilo soggettivo, l’impresa titolare di concessione di distribuzione può svolgere il pubblico servizio anche servendosi di reti private, che in tale uso devono considerarsi reti pubbliche. La ricorrente ha quindi partecipato al reclamo non come cliente finale, ma come gestore della rete di distribuzione, essendo le soggezioni su cui RFI invoca le convenzioni determinate dalle esigenze delle cabine primarie.

Sotto il profilo oggettivo, la convenzione trova la propria fonte nell’autonomia privata, ma il corrispettivo è disciplinato dall’Autorità, che con il proprio intervento permea l’atto privato in accordo alle previsioni dell’ordinamento. Gli artt. 4 e 5 del d.m. 10.12.2010 attribuiscono all’Autorità il compito di individuare i rapporti, incluse le condizioni economiche, tra gestore sottoposto all’obbligo di libero accesso e gestore titolare di concessione.

Il Collegio richiama l’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 730/1963 e il d.m. 25.6.1999 per confermare l’obbligo legale di connessione in capo al gestore ferroviario. L’accesso regolato non lascia spazio all’assunto secondo cui l’Autorità avrebbe obliterato la clausola di competenza del giudice ordinario. Il richiamo alla delibera n. 193/2014 è invece inconferente, riguardando oneri per opere di scavo e non il corrispettivo di connessione.

Il quarto e il quinto motivo sono respinti: la legittimazione passiva della ricorrente è fondata, perché le cabine e le convenzioni sono rimaste nella sua titolarità. Il contratto di cessione elencava in modo tassativo i rapporti trasferiti, escludendo le convenzioni in questione, con la conseguenza che non opera la successione automatica nei contratti ex art. 2558 cod. civ.

Il sesto motivo è infine infondato: il provvedimento accerta l’an della debenza dei corrispettivi, senza pronunciarsi sul quantum, rimesso alla gestione del rapporto privatistico. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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