Competenza territoriale e nomine centrali della Polizia di Stato (TAR Toscana n. 389 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il difetto di competenza territoriale del TAR investe il quadro complessivo dell’art. 13 cod. proc. amm., che va letto nel suo insieme. Il foro inderogabile della sede di servizio del dipendente pubblico, previsto dall’art. 13, comma 2, cod. proc. amm., opera solo per le controversie attinenti alla vita di uno specifico rapporto di lavoro e non per i giudizi che incidono sugli esiti di procedure concorsuali svolte a livello centrale e su graduatorie uniche operanti per l’intero territorio nazionale. Il provvedimento di nomina emesso da organo centrale dello Stato, i cui effetti trascendono l’ambito regionale, radica la competenza del TAR Lazio, sede di Roma.

Il Fatto

I ricorrenti hanno partecipato al concorso pubblico bandito nel 2017 per l’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato. Ritenuti idonei ma non vincitori, sono stati collocati nella graduatoria finale. In forza dell’art. 11, comma 2-bis, lett. b), d.l. n. 135/2018, convertito dalla legge n. 12/2019, sono stati esclusi dallo scorrimento perché privi dei più stringenti requisiti di accesso nel frattempo introdotti.

L’art. 260-bis d.l. n. 34/2020, introdotto dalla legge n. 77/2020, ha poi consentito l’assunzione dei soggetti idonei alla prova scritta e secondo l’ordine decrescente del voto, superando gli effetti lesivi della precedente disciplina. Ammessi al 212° corso, i ricorrenti sono stati nominati agente in prova con decorrenza dal 27 luglio 2021 e agente della Polizia di Stato dal 27 novembre 2021. Essi impugnano tali decreti per ottenere la retrodatazione giuridica della nomina alla conclusione del 208° corso, con risarcimento del danno in forma specifica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione di competenza, prospettata alle parti con avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.. La controversia ha ad oggetto atti di nomina unitari, scaturiti dalla procedura concorsuale del 2017 e dallo scorrimento della relativa graduatoria.

Il provvedimento impugnato è stato emesso da un organo centrale dello Stato e produce effetti che trascendono l’ambito regionale. L’accoglimento del ricorso determinerebbe conseguenze sulla posizione giuridica di una pluralità di soggetti, che vedrebbero modificata la propria anzianità di ruolo.

Ne derivano ricadute sostanziali su tutto il territorio nazionale o su un ambito comunque ultraregionale. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. II, n. 1718 del 2025, Cons. Stato, ord. n. 8890 del 2024 e TAR Toscana, sez. I, n. 1954 del 2025.

Non è invocabile l’art. 13, comma 2, cod. proc. amm., che attribuisce competenza funzionale inderogabile al tribunale nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio del dipendente. Tale foro riguarda le controversie di lavoro, relative alla vita di uno specifico rapporto lavorativo tra un singolo dipendente e l’amministrazione. Esso non si estende ai giudizi che incidono sugli esiti di procedure concorsuali svolte a livello centrale e su graduatorie uniche operanti per tutto il territorio nazionale.

Il ricorso rientra pertanto nella competenza del TAR Lazio, sede di Roma. Dinnanzi a tale giudice la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 15 cod. proc. amm., con prosecuzione del processo davanti al nuovo giudice. Le spese sono compensate in ragione della difesa di mero stile dell’amministrazione e della peculiarità della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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