Condono edilizio, onere della prova sulla data di ultimazione e restituzione oneri (TAR Sicilia n. 2431 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio, ai fini della concessione della sanatoria straordinaria grava sul proprietario o sul responsabile dell’abuso l’onere di provare la data di ultimazione delle opere, poiché solo l’interessato può fornire elementi idonei a radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto. In difetto di tale prova resta integro il potere dell’Amministrazione di negare la sanatoria e il dovere di irrogare la sanzione demolitoria. Non sussistono i presupposti per l’operatività del silenzio-assenso, poiché il termine biennale di cui all’art. 35, comma 18, della l. n. 47 del 1985 non decorre quando la domanda è carente dei documenti necessari a identificare compiutamente le opere. Quanto alla domanda restitutoria, la legittimazione passiva per l’oblazione spetta all’Amministrazione statale, mentre per gli oneri di urbanizzazione e il contributo di costruzione ricade sul Comune.
Il Fatto
Una società immobiliare ha chiesto al Comune il rilascio di due concessioni edilizie in sanatoria per un immobile. Il dirigente del settore urbanistica ha rigettato le istanze con provvedimento del 3 novembre 2020, rilevando il mancato rispetto del termine del 1° ottobre 1983 entro il quale l’opera doveva essere ultimata.
La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 35 della l. n. 47 del 1985, come integrato dall’art. 26 della l.r. Sicilia n. 37 del 1985, e vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. In via subordinata ha chiesto la condanna dell’Amministrazione alla restituzione di oblazione e oneri concessori. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rigettato la domanda caducatoria richiamando i principi della Cons. Stato, Sez. VI, n. 1826 del 23 febbraio 2023. In quel precedente si è affermato che l’onere di dimostrare la data di ultimazione delle opere ricade sul richiedente, unico soggetto in grado di produrre atti e documenti inconfutabili sull’epoca di realizzazione del manufatto.
Da tale regola il TAR ha tratto due conseguenze. In primo luogo, in assenza di prova, resta integro il potere dell’Amministrazione di negare la sanatoria e il correlativo dovere di irrogare la sanzione demolitoria. In secondo luogo, non si formano i presupposti del silenzio-assenso: nell’eccezionale sistema del condono, il termine biennale previsto dall’art. 35, comma 18, della l. n. 47 del 1985 non decorre se la domanda è priva dei documenti necessari a identificare compiutamente le opere.
L’istanza di sanatoria, per innescare la formazione silenziosa dell’atto, deve essere aderente al modello normativo astratto prefigurato dal legislatore, che presuppone l’ultimazione dell’opera nel termine di legge. Nel caso concreto, mancando la dimostrazione della data di ultimazione, il silenzio-assenso non si è formato e il diniego comunale risulta legittimo.
Quanto al ritardo nella definizione del procedimento, il TAR ha precisato che esso non rileva in sé e che sarebbe stato onere minimo della ricorrente inoltrare successive istanze in assenza del perfezionamento della procedura. Il Collegio ha invece accolto la domanda subordinata nei limiti della restituzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione, per i quali la legittimazione passiva spetta al Comune, richiamando TAR Catania, Sez. II, n. 449 del 6 febbraio 2024, TAR Roma, Sez. II bis, n. 698 del 16 gennaio 2023 e TAR Napoli n. 6175/2022. Per l’oblazione la legittimazione passiva è dello Stato. Le spese sono state compensate in ragione dell’accoglimento parziale.
Nota della Redazione
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