Carta docente al precario: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Veneto n. 435 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente al personale precario costituisce titolo per l’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’azione è ammissibile quando risulti l’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia e la notifica della stessa in forma esecutiva all’Amministrazione, con il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. L’Amministrazione che non si costituisca e non dimostri l’adempimento è tenuta a conformarsi al giudicato; il giudice ordina l’accredito della somma dovuta, assegna un termine ultimativo e nomina un Commissario ad acta per il caso di inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente precaria, aveva ottenuto dal Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la carta elettronica con accredito della somma di euro 2.000,00, oltre alle spese di lite.
La sentenza, non impugnata, diveniva definitiva e veniva notificata in forma esecutiva al Ministero. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni senza che l’Amministrazione provvedesse, l’interessata proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto. Il Ministero, pur evocato, non si costituiva. All’esito della camera di consiglio, il Tribunale tratteneva la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto i presupposti dell’azione di ottemperanza. Rileva l’intervenuto passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio, e l’avvenuta notifica della sentenza al Ministero in forma esecutiva.
Verifica poi il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, condizione necessaria per esperire il rimedio. Su entrambi i profili il ricorso è dichiarato ammissibile.
Nessun dubbio sussiste, per il Tribunale, sull’appartenenza della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato al novero dei titoli azionabili con l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La norma è espressamente prevista per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Nel merito il ricorso è fondato. L’Amministrazione intimata non si è costituita e non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’avvenuto adempimento del giudicato. Il Tribunale ordina quindi al Ministero di dare attuazione alla sentenza, mediante accreditamento sul portafoglio “carta docente” della somma di euro 2.000,00 per le finalità dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, entro il termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione.
Per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, il Collegio nomina sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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