Accesso al curriculum studiorum del figlio maggiorenne e bilanciamento con la riservatezza (TAR Toscana n. 1212 del 27.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti concernenti il curriculum studiorum di uno studente maggiorenne non è subordinato alla pendenza di un giudizio, ma sussiste anche quando l’istante deve valutare, causa cognita, se adire o meno l’autorità giudiziaria per curare i propri interessi. Il collegamento tra l’interesse giuridicamente rilevante e la documentazione richiesta va inteso in senso ampio: i documenti costituiscono mezzo utile per la difesa dell’interesse, non strumento di prova diretta della sua lesione. Il bilanciamento con la riservatezza del controinteressato non può risolversi in una preminenza assoluta e indiscriminata di quest’ultima. Nel caso del genitore divorziato, l’interesse a conoscere l’iscrizione, gli esami e il conseguimento del titolo della figlia maggiorenne incide astrattamente sulla permanenza dell’obbligo di mantenimento, salvo il dato sulle votazioni dei singoli esami, ove prevale la riservatezza.

Il Fatto

Il ricorrente, divorziato, ha presentato in data 21 marzo 2025 istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 all’Università di Pisa. Chiedeva l’iscrizione della figlia, il dettaglio degli esami sostenuti con date e votazioni, l’eventuale laurea e la data del titolo. L’intento dichiarato era verificare la legittimità della partecipazione alle spese di mantenimento, in vista di un’eventuale revisione dell’assegno dinanzi al giudice civile.

L’amministrazione ha negato l’accesso con comunicazione del 27 marzo 2025. Ha richiamato l’art. 24, comma 6, lett. d), L. n. 241/1990 e l’art. 9, comma 2, lett. i), del Regolamento di Ateneo, rilevando l’opposizione motivata della controinteressata e ritenendo prevalente la tutela della riservatezza. L’Università ha eccepito in giudizio l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del Regolamento, e nel merito l’infondatezza della pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. Il Regolamento di Ateneo non pone un limite assoluto all’accesso ai documenti sul curriculum degli studenti, ma, in coerenza con l’art. 24, commi 6 e 7, L. n. 241/1990, con norma di chiusura garantisce comunque l’accesso quando la conoscenza è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, rinviando alla tecnica del bilanciamento. Ne segue che l’impugnazione del Regolamento non era condizione di ammissibilità.

Nel merito il ricorso è fondato. Le norme richiamate consentono l’accesso non solo quando i documenti sono utili per ragioni difensive pendente un giudizio, ma anche quando l’istante deve valutare se adire o meno il giudice. Il collegamento tra interesse e documentazione va inteso in senso ampio: i documenti sono mezzo utile per la difesa dell’interesse, non prova diretta della lesione.

Il provvedimento di diniego è annullato perché ha assegnato preminenza assoluta e indiscriminata, peraltro immotivata, alla riservatezza. L’esigenza difensiva del ricorrente non andava scandagliata fino a stabilire i suoi oneri probatori in un eventuale giudizio civile di revisione dell’assegno. Il diritto di accesso, anche nella dimensione difensiva, non è meramente strumentale alla proposizione di un’azione giudiziale.

All’Università sarebbe bastato ritenere prevalente l’interesse del padre, data l’età adulta della controinteressata, a sapere se la figlia abbia proseguito gli studi: elemento che astrattamente incide sulla permanenza dell’obbligo di mantenimento, restando irrilevante se tale obbligo ricomprenda le tasse universitarie. L’interesse si soddisfa con la conoscenza dell’iscrizione, degli esami con le relative date e dell’eventuale laurea con la data del titolo.

Esula invece dall’interesse specifico la conoscenza delle votazioni dei singoli esami, ove prevale la riservatezza. Anche l’interesse fondato sull’art. 30 Cost. è soddisfatto dai medesimi dati, richiamandosi la sentenza della prima sezione n. 1160 del 2022, che ha escluso valore assoluto e derogatorio della norma costituzionale rispetto alle tutele della riservatezza. Il ricorso è accolto nei limiti indicati, con ordine all’Università di consentire l’accesso entro trenta giorni, escluse le votazioni. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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