Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e carta docente (TAR Veneto n. 436 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che condanni la pubblica amministrazione al riconoscimento del beneficio della carta docente è azionabile davanti al giudice amministrativo con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’azione presuppone l’accertamento del passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. L’amministrazione che non si costituisca e non dimostri l’adempimento è destinataria dell’ordine di ottemperare nel termine fissato dal giudice. Per il caso di inottemperanza va nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega e subdelega.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 500 del 2023 del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, pubblicata il 03.11.2023. Con quella pronuncia il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in favore delle ricorrenti la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con accredito di euro 1.000,00 per ciascuna, oltre interessi e spese.

La sentenza è passata in giudicato il 07.12.2023. Notificata all’amministrazione in data 22.02.2024 per l’esecuzione, non è stata adempiuta. Le ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda risulta attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio in data 13.12.2023, allegata al ricorso. È inoltre documentata la notifica della sentenza all’amministrazione scolastica in data 22.02.2024 e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.

Il Collegio ha poi escluso ogni dubbio sull’appartenenza del provvedimento ottemperando al novero dei titoli azionabili con il rimedio dell’ottemperanza. Si tratta di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, le cui statuizioni rimaste ineseguite trovano attuazione ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La norma prevede l’azione proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Nel merito il ricorso è stato giudicato fondato. L’amministrazione intimata, non costituitasi, non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’avvenuto adempimento di quanto impostole dal giudicato. È stato pertanto ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, in particolare di procedere all’accredito, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, sul portafoglio carta docente delle ricorrenti delle somme di euro 1.000,00 ciascuna, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

Il Tribunale ha inoltre nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine assegnato. Le spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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