Astreinte escluse per crisi della finanza pubblica nel giudizio di ottemperanza (TAR Veneto n. 384 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, pur riconoscendo l’astratta ammissibilità della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. nei confronti della pubblica amministrazione inadempiente, può negarne l’applicazione quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico costituiscono fattori valutabili in concreto, quali fatti notori ex art. 115 c.p.c., idonei a escludere la condanna all’astreinte. L’accertamento dell’inadempimento dell’amministrazione obbliga invece il giudice a emettere l’ordine di esecuzione del giudicato, con fissazione del termine e nomina del Commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente, docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Treviso, in sede lavoristica, la condanna dell’amministrazione a costituire in proprio favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito delle somme dovute per gli anni scolastici indicati nel titolo.

La pronuncia, pubblicata e notificata, era passata in giudicato. Poiché l’amministrazione non vi aveva dato spontanea esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto, chiedendo l’assegnazione della carta con l’accredito stabilito e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente notificato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha verificato la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza. Richiamato l’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e l’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, il TAR ha accertato che la sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata all’amministrazione. L’azione è pertanto ammissibile.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. L’amministrazione non ha contestato l’inadempimento e la Corte ha rilevato che esso permane. Di conseguenza il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con assegnazione e accredito sulla Carta della somma determinata nel titolo.

Il Collegio ha poi nominato un Commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine, individuandolo nel Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di subdelega. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è stata prevista alcuna liquidazione di compenso.

La parte più significativa della decisione riguarda la richiesta di astreinte. Il TAR richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, e in particolare l’Adunanza Plenaria n. 15/2014, secondo cui la specialità del debitore pubblico — difficoltà collegate a vincoli normativi e di bilancio, stato della finanza pubblica e rilevanza di interessi pubblici — ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative. Spetta al giudice dell’ottemperanza, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, verificare se le circostanze addotte dal debitore pubblico assumano rilievo per negare la sanzione o mitigarne l’importo.

Applicando tale principio, il Collegio ha ritenuto che nella specie la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino la mancata condanna all’astreinte, richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa conforme. Tali ragioni ostative, ha precisato il TAR, assumono rilievo ex art. 115 c.p.c. in quanto fatti notori. La domanda di condanna alla penalità di mora è stata quindi respinta. Le spese, liquidate e distratte a favore del difensore antistatario, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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