Carta docente e ottemperanza: commissario ad acta per esecuzione della sentenza (TAR Lombardia n. 4800 del 26.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione allorché il titolo esecutivo sia divenuto definitivo e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina all’amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza, assegnando un termine per l’adempimento. Per il caso di persistente inottemperanza nomina un commissario ad acta, quale organo ausiliario, chiamato a porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione. La funzione commissariale può essere affidata a un dipendente pubblico inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, senza liquidazione di compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
La ricorrente ha agito dinanzi al TAR Lombardia, ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a metterla a disposizione, o a fornire altro equipollente.
Secondo la prospettazione, la decisione era passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione della Cancelleria prodotta in giudizio. Alla notifica del titolo non aveva fatto seguito alcun adempimento, ed era decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti di causa risulta che la sentenza del giudice del lavoro è stata notificata al Ministero presso la sede reale in data 5.9.2025 e che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996. La sentenza è inoltre passata in giudicato, come da attestazione rilasciata dalla Cancelleria. Il ricorso per ottemperanza è stato ritualmente notificato in data 16.7.2026.
Integrati i presupposti dell’azione di ottemperanza, il TAR ha accolto la domanda e condannato il Ministero — sempre che nelle more non abbia già ottemperato, circostanza non risultante — a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, o dalla notificazione se anteriore. L’amministrazione deve riconoscere il beneficio della carta elettronica del docente, come indicato nella decisione del giudice del lavoro.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin da ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese. Questi, a semplice richiesta della parte interessata e quale organo ausiliario del giudice, porrà in essere tutti gli atti e le operazioni necessari all’esecuzione entro i sessanta giorni successivi alla richiesta. Il commissario eseguirà la sentenza anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti in questione e all’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996.
Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso al commissario. Sulle spese ha applicato il principio della soccombenza, liquidandole tenendo conto del limitato impegno richiesto su una causa di carattere seriale, che non comporta l’esame di specifiche questioni di fatto e di diritto, richiamando sul punto Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221. Le spese sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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