Esclusione dall’elenco venditori energia: potere vincolato e irrilevanza della sanatoria (Cons. Stato n. 6022 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esclusione dall’elenco dei venditori di energia elettrica per irregolarità nei pagamenti costituisce esercizio di potere vincolato nell’an e nel quid: accertata la causa di esclusione prevista dall’art. 8, comma 2, lett. b), d.m. n. 164/2022, il provvedimento è dovuto, salvo che risulti che l’irregolarità non è imputabile all’impresa di vendita. Il principio di proporzionalità non è invocabile quando l’amministrazione non dispone del potere di scegliere o graduare la misura, e le censure di irragionevolezza vanno rivolte contro il regolamento, non contro l’atto applicativo. La mancata comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non vizia il provvedimento, trattandosi di procedimento non ad istanza di parte, e opera comunque il primo capoverso dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.

Il Fatto

Una società di vendita di energia elettrica è stata cancellata dall’elenco dei fornitori con decreto ministeriale, per il mancato rispetto del requisito di onorabilità previsto dall’art. 8 d.m. n. 164/2022. Per nove mesi, dall’aprile al dicembre 2024, la società ha ricevuto un indice “IO” pari a 1, cioè irregolare, per ritardi nei pagamenti verso il gestore della rete elettrica.

Il gestore del sistema informativo integrato ha comunicato al Ministero l’elenco delle imprese per cui erano maturate le cause di esclusione; il Ministero ha avviato il procedimento e, dopo una memoria endoprocedimentale della società, ha decretato l’espulsione. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso. La società ha appellato con quattro motivi, chiedendo anche la sospensione della sentenza di primo grado, poi concessa.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce la fattispecie regolamentare: l’art. 8, comma 2, lett. b), d.m. n. 164/2022 prevede l’esclusione per l’irregolarità nei pagamenti comunicata per due periodi consecutivi; il comma 5 impone la comunicazione di avvio del procedimento; il comma 6 esclude l’esclusione solo se l’irregolarità non è imputabile all’impresa di vendita o a soggetti terzi.

Da questa struttura la Corte ricava un potere vincolato nell’an e nel quid: al mero accertamento della causa segue l’avvio del procedimento e l’adozione della misura. La tesi dell’appellante, secondo cui il termine “accertamento” implicherebbe una valutazione discrezionale, è respinta: il momento volitivo è assente per ciascuno degli aspetti dell’atto.

Quanto alla pretesa che l’inadempimento debba riguardare un’obbligazione “propria” del venditore, il Collegio osserva che si tratta di specificazione non contenuta nel regolamento, ma elaborata in sede consultiva: il riferimento all’obbligazione propria, infatti, è stato introdotto dall’AGCM nel proprio parere e recepito dal Ministero e dalla Sezione consultiva del Consiglio di Stato, che ha chiarito che l’obbligo di assicurare la regolarità dei pagamenti grava sull’impresa di vendita anche quando ricorra a soggetti terzi.

Il principio di proporzionalità non è invocabile: l’amministrazione non dispone del potere di scegliere o graduare la misura prevista dalla fonte normativa, e l’esclusione dall’elenco discende necessariamente dall’accertamento dell’irregolarità. Le censure di irragionevolezza andavano rivolte contro le previsioni del regolamento, non contro il provvedimento applicativo a contenuto vincolato.

Infondata anche la censura sull’art. 10-bis legge n. 241/1990: la comunicazione dei motivi ostativi opera nei procedimenti ad istanza di parte, categoria cui non appartiene quello di esclusione. Il contraddittorio è stato comunque garantito con l’acquisizione della memoria. La Corte richiama poi il primo capoverso dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, applicabile quando la natura vincolata del provvedimento rende palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Il quarto motivo è inammissibile per violazione dell’art. 101 c.p.a.: reitera la censura di primo grado senza confrontarsi con la motivazione del TAR, secondo cui anche ipotizzando la compensazione delle fatture il ritardo medio ponderato sarebbe rimasto oltre la soglia di tolleranza. Nel merito, l’art. 8.7 del contratto di servizio vieta all’utente del dispacciamento di differire o ridurre il pagamento, anche in caso di contestazione, e di compensare con eventuali crediti verso il gestore. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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