Segreti tecnici e commerciali nell’offerta: onere di prova sull’offerente (TAR Veneto n. 1955 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esclusione dall’accesso alle informazioni contenute nell’offerta, ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023, presuppone la prova dei requisiti del segreto tecnico o commerciale fissati dall’art. 98 del d.lgs. n. 30/2005: non generale notorietà o accessibilità delle informazioni nella loro precisa configurazione, valore economico derivante dalla segretezza e adozione di misure ragionevolmente adeguate a preservarla. Non basta che le informazioni esprimano il know-how aziendale, l’originalità della soluzione o il valore delle esperienze maturate: l’onere di individuare e comprovare i singoli segreti grava sull’offerente e non può essere trasferito alla stazione appaltante. In difetto di tale prova non sussiste un interesse alla riservatezza da contemperare e il concorrente è esentato dal dimostrare la stretta indispensabilità dell’accesso difensivo, riprendendo vigore i principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa.
Il Fatto
La società ricorrente, aggiudicataria di una gara indetta per i servizi di pulizia presso due aeroporti, aveva chiesto in sede di offerta l’oscuramento di nove sezioni dell’offerta tecnica, relative a dotazioni, sistemi informativi, modalità organizzative e soluzioni migliorative. In prima battuta la stazione appaltante aveva accolto la richiesta, pubblicando la relazione tecnica in versione parziale. Il raggruppamento secondo classificato, con istanza del 16 luglio 2026, ha chiesto l’accesso integrale all’offerta tecnica ed economica per contestare le valutazioni della commissione e la congruità del costo della manodopera.
A seguito dell’opposizione dell’aggiudicataria, la stazione appaltante ha disposto con comunicazione del 29 luglio 2026 l’ostensione integrale, «non sussistendo reali motivi di privativa». L’aggiudicataria ha impugnato tale decisione davanti al TAR Veneto, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, mancata verifica della stretta indispensabilità dell’accesso e violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni processuali. Quanto alla tardività delle memorie, il rito dell’art. 36 non fissa un termine per il deposito: si applica l’art. 55, comma 5, cod. proc. amm., con termini dimidiati ai sensi dell’art. 36, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023, e il deposito è avvenuto un giorno libero prima della camera di consiglio. Quanto all’asserita natura confermativa dell’atto, la comunicazione di aggiudicazione aveva mantenuto gli oscuramenti: solo la nota del 29 luglio 2026, all’esito dell’interlocuzione, ha escluso i motivi di privativa ed è perciò autonomamente lesiva.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la nozione di segreto tecnico o commerciale richiamando l’art. 98 cod. prop. ind. e i propri precedenti (TAR Veneto n. 327/2025; TAR Veneto n. 1651/2025), oltre a Cons. Stato n. 8257/2024. Il richiamo al know-how, in assenza di motivata dimostrazione, non sottrae l’offerta all’accesso: serve un’informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico e oggettivamente segreta. La dichiarazione di secretazione deve comprovare i requisiti, senza trasferire alla stazione appaltante la ricerca dei possibili segreti.
Nel caso concreto la prova manca. La dichiarazione resa in gara riconosce che le dotazioni della sezione 2.2 sono presenti sul mercato e che i sistemi delle sezioni 3.4 e 6.2 integrano soluzioni di mercato; per le sezioni 3.2, 3.4 e 9.1 non sono rivelati algoritmi proprietari o configurazioni originali; per le sezioni 3.3, 5.1, 6.1 e 6.2 si tratta di modalità organizzative non ulteriormente segrete; la sezione 8.1 descrive tecnologie diffuse. L’opposizione si limita a riprodurre le descrizioni, senza ulteriori elementi di prova.
Quanto alle misure di protezione, la dichiarazione manifesta la volontà di impedire la divulgazione, ma non dimostra presidi tecnici, organizzativi o contrattuali idonei. La premialità dei criteri di gara non rende segrete le soluzioni che ne sono espressione. La motivazione della stazione appaltante, benché sintetica, è sufficiente e il bilanciamento è possibile solo in presenza di informazioni effettivamente riservate.
Infine, in mancanza della prova dei segreti, il concorrente è esentato dal dimostrare la stretta indispensabilità dell’accesso ai sensi dell’art. 35, comma 5. Prevale l’esigenza conoscitiva del secondo classificato, che ha già impugnato l’aggiudicazione; l’accesso non può essere subordinato a un giudizio anticipato sulla fondatezza delle censure. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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