Rinuncia all’appello e sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal giudice (Cons. Stato n. 5834 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso in appello, ritualmente dichiarata ai sensi dell’art. 84 c.p.a. e accettata dalle altre parti con richiesta di declaratoria di improcedibilità, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il giudice amministrativo, preso atto della dichiarazione, dichiara l’improcedibilità dell’appello per il venir meno dell’interesse, senza esaminare nel merito i motivi proposti. La compensazione integrale delle spese processuali consegue alla concorde richiesta delle parti e all’assenza di soccombenza sostanziale.

Il Fatto

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Veneto che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l’annullamento di atti e provvedimenti comunali relativi all’ampliamento di un insediamento logistico. Il ricorso era stato integrato da due atti di motivi aggiunti. Si sono costituiti per resistere il Comune, la Regione, la società controinteressata e un soggetto privato, chiedendo il rigetto dell’appello.

Nel corso del giudizio di secondo grado, con atto depositato il 15 luglio 2026, gli appellanti hanno rappresentato di aver raggiunto un’intesa con la società controinteressata e hanno dichiarato di rinunciare al ricorso in appello ai sensi dell’art. 84 c.p.a., chiedendo la compensazione delle spese. L’atto è stato sottoscritto dai difensori delle altre parti, a titolo di accettazione della rinuncia, con richiesta di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e integrale compensazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione di rinuncia e dell’accettazione intervenuta da parte dei difensori delle altre parti. Non si tratta di una rinuncia meramente unilaterale, ma di un atto che ha incontrato il consenso delle controparti processuali, le quali hanno a loro volta chiesto la declaratoria di improcedibilità dell’appello.

La sopravvenuta carenza di interesse costituisce l’effetto tipico della rinuncia accettata: il venire meno dell’interesse alla decisione impedisce al giudice di pronunciarsi nel merito. Il Collegio dichiara pertanto l’improcedibilità dell’appello, senza esaminare i motivi di gravame proposti avverso la sentenza di primo grado.

La decisione si fonda sull’art. 84 c.p.a., che disciplina la rinuncia al ricorso, e sulla consolidata correlazione tra rinuncia accettata e declaratoria di improcedibilità. Il giudice non opera alcuna valutazione sostanziale sulla vicenda edilizia sottostante, né sulla legittimità degli atti comunali impugnati, essendosi esaurito l’interesse delle parti alla pronuncia.

Quanto alle spese, il Collegio le compensa integralmente tra le parti. La compensazione muove dalla concorde richiesta formulata negli atti processuali e riflette la definizione non contenziosa della lite, in cui nessuna parte risulta effettivamente soccombente nel merito.

Il giudice ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, secondo la formula di rito, definendo il grado di giudizio con la sola declaratoria di improcedibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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