Ottemperanza al giudicato su carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 205 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo formatosi su una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro è idoneo a fondare l’accertamento dell’inottemperanza dell’Amministrazione, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando il debitore pubblico non abbia adempiuto nel termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento nella dimensione che discende dal titolo e dalla legge. I conteggi prodotti dal creditore, in particolare per capitale residuo e interessi, non sono perciò definitivamente vincolanti per l’Amministrazione. Il giudice assegna un termine per l’esecuzione e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta, i cui poteri comprendono la determinazione definitiva dell’importo dovuto e l’adozione degli atti contabili necessari.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 3019/2023, pubblicata il 26.09.2023 e notificata il 27.2.2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni dal 2017/2018 al 2022/2023, escluso il 2021/2022, la somma di euro 500,00 all’anno. La sentenza era passata in giudicato, come attestato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c..
Poiché l’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa recata dal titolo, la parte creditrice proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..
Il Tribunale precisa che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dalla parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per capitale residuo e interessi andrà verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ..
È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato di disporre, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo prima dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è dunque accolto. Il Collegio dichiara l’inottemperanza dell’Ente resistente e assegna un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, dedotti i versamenti intervenuti, degli ulteriori accessori di legge e degli oneri di registrazione, spese di esame, copia e notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti.
Per il caso di inutile decorso del termine, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando gli atti contabili necessari. L’attività rientra nei compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, con distrazione ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a..
Nota della Redazione
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