Appello contro sentenza su giurisdizione con termini dimezzati in camera di consiglio (Cons. Stato n. 5805 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dimezzato previsto dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. per i giudizi in camera di consiglio si applica anche all’appello avverso la sentenza che dichiari il difetto assoluto di giurisdizione. La legge, infatti, richiama indistintamente tutti i giudizi in camera di consiglio, senza distinguere tra difetto assoluto e difetto relativo, e l’unica eccezione è espressamente prevista per una fattispecie estranea. Non possono quindi ricavarsi in via interpretativa eccezioni ulteriori, in forza del principio ubi lex voluit, dixit. L’esigenza di celerità è identica nelle due ipotesi, perché in entrambi i casi la parte insoddisfatta sostiene la correttezza del giudice originariamente adito e necessita di una definizione rapida. Ne consegue l’inammissibilità della richiesta di rimessione in termini per errore scusabile, che presuppone oggettiva difficoltà interpretativa, contrasti giurisprudenziali o particolare complessità della vicenda.
Il Fatto
La vicenda riguarda la procedura con cui la Camera dei deputati ha eletto i componenti di propria pertinenza del consiglio di amministrazione della RAI. Il ricorrente, che aveva presentato la propria candidatura a seguito dell’avviso pubblicato il 21 marzo 2024, ha impugnato davanti al T.a.r. Lazio sia l’avviso stesso sia il verbale della seduta del 26 giugno 2024 con cui è stato approvato l’esito della votazione.
Il giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili per difetto assoluto di giurisdizione, qualificando gli atti impugnati come atti politici, in quanto provenienti da un organo di indirizzo politico al massimo livello e liberi nei fini. Il ricorrente ha proposto appello con tre motivi, contestando la qualificazione degli atti e l’esclusione del sindacato giurisdizionale. La Camera dei deputati ha resistito eccependo, in via preliminare, l’irricevibilità dell’appello per tardività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto le questioni preliminari relative alla regolarità del contraddittorio, che assumono priorità logica rispetto alla questione di giurisdizione, perché senza contraddittorio non vi è processo. Richiama sul punto la costante giurisprudenza, per tutte Cass. civ. SS. UU. n. 1492 del 1976 e SS. UU. n. 5806 del 2021.
Esamina quindi l’eccezione di irricevibilità dell’appello per violazione del termine dimezzato. La Camera aveva osservato che, vertendosi in materia di giurisdizione ai sensi dell’art. 105 cod. proc. amm., trova applicazione il rito della camera di consiglio, con termini dimezzati ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm. L’appello avrebbe dovuto essere notificato entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 10 febbraio 2025, mentre è stato notificato il 10 settembre 2025.
Il Collegio ritiene l’eccezione fondata e non condivide la tesi dell’appellante, secondo cui il dimezzamento non opererebbe quando la sentenza dichiari il difetto assoluto di giurisdizione. Una simile distinzione non si rinviene nel testo della legge, che richiama indistintamente tutti i giudizi in camera di consiglio. L’unica eccezione è espressamente prevista dall’art. 87, comma 3, per una fattispecie estranea al caso concreto: è quindi ragionevole escludere che altre eccezioni possano ricavarsi in via interpretativa, secondo il brocardo ubi lex voluit, dixit.
La Corte osserva inoltre che l’esigenza di celerità è la medesima a prescindere dal tipo di difetto dichiarato, perché in entrambi i casi la parte che appella sostiene la correttezza del giudice originariamente adito e necessita di una definizione rapida ai fini di certezza. Ciò preclude la rimessione in termini per errore scusabile, istituto di carattere eccezionale che presuppone oggettiva difficoltà interpretativa, contrasti giurisprudenziali o particolare complessità della vicenda, ipotesi non riscontrate. Per completezza, la fondatezza della questione preliminare comporta che non siano accolte le richieste di rimessione alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia, riguardando esse norme non rilevanti ai fini della decisione. L’appello è dunque dichiarato irricevibile, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della questione di merito sottesa.
Nota della Redazione
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