Revoca permesso soggiorno richiede bilanciamento con legami familiari (TAR Toscana n. 653 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno dello straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato non può fondarsi in modo automatico sul solo rilievo delle condanne penali riportate. L’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, come interpretato dalla Corte cost. n. 202 del 18 luglio 2013, impone all’Amministrazione una concreta ponderazione della pericolosità attuale dell’interessato e un bilanciamento con l’interesse alla tutela del nucleo familiare e dei figli minorenni. Il provvedimento che si limiti a richiamare le sentenze di condanna e la gravità dei reati, senza dare conto delle circostanze favorevoli rappresentate in sede procedimentale, è affetto da difetto di motivazione. Analogamente, l’art. 8 CEDU, nella lettura della Corte europea, impone un ponderato contemperamento tra vita familiare e pubblica sicurezza.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino albanese, era titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ottenuto a seguito della conversione di una precedente speciale autorizzazione ex art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 conseguita per restare accanto ai figli minorenni. A seguito del passaggio in giudicato di una condanna per reati in materia di stupefacenti, la Questura di Lucca ha avviato il procedimento di revoca, comunicato ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/1990. Acquisite le memorie difensive dell’interessato, il provvedimento di revoca è stato notificato nell’ottobre 2022.

Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Toscana, deducendo l’illegittima applicazione automatica delle disposizioni in materia e l’omesso bilanciamento degli interessi coinvolti. Ha rappresentato la risalenza dei reati, il positivo inserimento lavorativo, la presenza di un nucleo familiare integrato con figli minorenni e il percorso rieducativo in corso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente le censure e le ritiene fondate. Muove dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, che al primo periodo prevede il rifiuto o la revoca del permesso quando manchino i requisiti richiesti, e al secondo periodo impone di tener conto, per lo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura ed effettività dei vincoli familiari e della durata del soggiorno.

Il Tribunale richiama la Corte cost. n. 202 del 18 luglio 2013, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 5, comma 5, nella parte in cui limitava la valutazione discrezionale al solo straniero che avesse esercitato il ricongiungimento familiare, escludendo chi abbia legami familiari nel territorio dello Stato. La Consulta ha affermato che ogni decisione su rilascio o rinnovo deve fondarsi su un’attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale, senza automatismi fondati sulla sola condanna.

Analogo percorso è svolto sul piano convenzionale. La Corte richiama l’art. 8 CEDU e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo cui, quando nel Paese vivono i membri stretti della famiglia, la norma convenzionale impone un ponderato bilanciamento tra vita familiare e pubblica sicurezza.

Applicando tali principi, il Collegio rileva che l’Amministrazione si è sostanzialmente limitata a richiamare le sentenze penali di condanna e la gravità dei reati, senza dare atto della puntuale ponderazione delle numerose circostanze documentate già in sede procedimentale: la risalenza dei fatti, la prolungata assenza di ulteriori condotte illecite, la presenza di un nucleo familiare integrato e la stabilità lavorativa. Tali elementi, nel loro complesso, possono costituire indici del positivo inserimento sociale e della attuale pericolosità dell’interessato. Il provvedimento risulta quindi carente di una specifica comparazione tra l’interesse all’allontanamento e quelli alla tutela dei figli minorenni, ed è pertanto annullato, fermo restando il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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