Cessazione della materia del contendere solo se la P.A. soddisfa l’interesse (Cons. Stato n. 8439 del 22.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel processo amministrativo presuppone una determinazione autonoma dell’amministrazione che realizzi pienamente l’interesse sostanziale sotteso all’azione, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio. La sopravvenuta carenza di interesse che derivi da un fatto meramente naturale, come la scadenza del contratto oggetto di causa, non integra gli estremi della cessazione della materia del contendere, ma determina l’improcedibilità dell’appello. In tal caso il giudice, in applicazione degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., può porre le spese a carico della parte soccombente in via virtuale, valutando la manifesta infondatezza nel merito delle doglianze e le ragioni che avevano giustificato la sospensiva.

Il Fatto

Il Comune di Acerra aveva affidato mediante procedura telematica su MePA il servizio di refezione scolastica delle scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2023/2024. La società seconda classificata impugnava davanti al TAR Campania l’aggiudicazione disposta in favore dell’originaria affidataria, deducendo l’incongruità dell’offerta ai sensi dell’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016.

Il TAR accoglieva integralmente il ricorso, con condanna alle spese. L’aggiudicataria proponeva appello, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Nelle more, la stazione appaltante richiedeva e otteneva le giustificazioni dell’offerta, confermando la proposta di aggiudicazione in favore della società seconda classificata. Questa Sezione accoglieva l’istanza cautelare, sospendendo l’esecutorietà della sentenza e conservando l’efficacia dell’aggiudicazione originaria.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio il contratto d’appalto giungeva al termine naturale e veniva espletata una nuova gara per il triennio successivo, aggiudicata all’appellante. Quest’ultima chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del doppio grado.

Il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiara l’improcedibilità dell’appello. Non può aversi cessazione della materia del contendere, perché tale esito consegue a una situazione di mero fatto — la scadenza del contratto — e non a nuove determinazioni autonome dell’amministrazione satisfattive dell’interesse dell’appellante.

Richiamando la giurisprudenza della Sezione, il Consiglio di Stato ribadisce che i provvedimenti assunti in corso di giudizio determinano la cessazione solo ove, autonomamente adottati dalla P.A., realizzino pienamente l’interesse sostanziale sotteso all’azione, rendendo inutile il processo (Cons. Stato, sez. VI, n. 3964 del 2023). La decisione che dichiara la cessazione, si osserva, è caratterizzata da un contenuto di accertamento nel merito della pretesa e dalla piena soddisfazione arrecata dalle successive determinazioni amministrative (Cons. Stato, sez. V, n. 3616 del 2023).

Quanto alle spese, il Collegio le pone a carico dell’appellante in misura della metà, in applicazione degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. e in ragione della soccombenza virtuale legata alla manifesta infondatezza nel merito delle doglianze, nonché delle ragioni che avevano condotto alla concessione della sospensiva. La restante parte è compensata in considerazione della natura in rito della decisione. L’appellante è condannata al pagamento di € 2.000,00, oltre oneri e accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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