Termine per i nuovi atti consortili non travolge l’ultrattività dei piani previgenti (Cons. Stato n. 5786 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine fissato dalla legge regionale per l’adozione dei nuovi atti consortili (statuto, piano di classifica, regolamento irriguo e tariffe) costituisce un termine per provvedere e non incide sulla durata degli effetti dei piani previgenti. Questi ultimi, per espressa previsione della disciplina transitoria, continuano ad applicarsi fino all’adozione delle nuove determinazioni, anche oltre la scadenza del termine. Ne consegue che la domanda di accertamento dell’inefficacia degli atti previgenti per decorso del termine è infondata, e con essa cade la domanda di annullamento per invalidità derivata del regolamento irriguo e delle note di pagamento degli oneri consortili. L’azione di accertamento atipica, ove strumentale alla coercizione dell’amministrazione all’adozione dei nuovi atti, è inoltre inammissibile per carenza di interesse in mancanza di una domanda avverso il silenzio.

Il Fatto

L’Istituto proprietario di terreni agricoli ricompresi nell’ambito di un disciolto consorzio di bonifica ha agito in primo grado chiedendo l’accertamento dell’inefficacia dello statuto e del piano di classifica del consorzio disciolto, nonché la declaratoria di illegittimità del regolamento irriguo e delle note di pagamento degli oneri consortili. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’obbligo della Regione di approvare il piano generale di bonifica.

Il TAR Basilicata ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile, quanto alla domanda sull’obbligo di approvazione del piano generale, e in parte infondato, quanto alle restanti domande. L’Istituto ha proposto appello, contestando l’assunto secondo cui lo statuto e il piano di classifica dei consorzi disciolti dovessero continuare ad applicarsi. Il Consorzio si è costituito, eccependo l’inammissibilità di una censura per tardività e chiedendo il rigetto dell’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato delimita anzitutto l’oggetto del giudizio. Il TAR aveva qualificato la domanda sull’obbligo regionale come azione avverso il silenzio-inadempimento, dichiarandola inammissibile. Tale capo non è stato impugnato dall’appellante, sicché l’oggetto dell’appello resta circoscritto alle sole azioni di accertamento dell’inefficacia degli atti previgenti e di annullamento per invalidità derivata delle conseguenti determinazioni.

Nel merito, l’azione di accertamento è anzitutto inammissibile per carenza di interesse: l’interesse dell’appellante a far dichiarare l’inefficacia degli atti previgenti è solo strumentale alla coercizione del Consorzio all’adozione dei nuovi atti, e in mancanza di una domanda avverso il silenzio tale azione non può trovare accoglimento.

La domanda è comunque infondata. La l.r. Basilicata n. 1 del 2017, dopo aver disposto lo scioglimento dei consorzi esistenti, ha disciplinato la gestione transitoria delle attività consortili. La disciplina transitoria prevede che, in caso di mancata approvazione dei nuovi atti entro il termine, l’attività del nuovo Consorzio sia regolata dallo statuto del disciolto consorzio, che i contributi consortili siano messi a ruolo secondo i piani di classifica adottati dai disciolti consorzi e che nei diversi comprensori irrigui continuino ad applicarsi i regolamenti e le tariffe vigenti.

Da qui la distinzione decisiva: il termine previsto dalla legge regionale è riferito alla conclusione del procedimento di adozione dei nuovi atti e non già alla durata degli effetti dei previgenti piani, che continuano invece ad applicarsi fino all’adozione dei nuovi atti. Si tratta di un termine per provvedere, azionabile con l’azione avverso il silenzio, nella specie dichiarata inammissibile in primo grado con statuizione non impugnata.

Ne consegue che la perdurante efficacia dei previgenti piani, che continuano ad applicarsi fino all’adozione delle nuove determinazioni, è conforme a legge. All’infondatezza della domanda di accertamento segue l’infondatezza della domanda di annullamento per invalidità derivata del regolamento irriguo e delle note di pagamento, basata sull’erroneo presupposto dell’intervenuta inefficacia dei previgenti atti. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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