Potestà sanzionatoria comunale e sospensione dell’attività per disturbo della quiete (Cons. Stato n. 5737 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La potestà regolamentare che l’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 conferisce ai Comuni per la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti comprende, come conseguenza necessaria, anche la potestà sanzionatoria. Quest’ultima sarebbe vuoto esercizio retorico se non fosse accompagnata dalla previsione di sanzioni volte a dissuadere condotte contrarie alla vivibilità urbana. Ne deriva la legittimità della previsione regolamentare che, in caso di reiterazione delle violazioni, dispone la sospensione dell’esercizio dell’attività per quindici giorni, trovando la propria fonte attributiva direttamente nella legge statale. La disciplina sanzionatoria accede a quella sostanziale.
Il Fatto
Roma Capitale ha impugnato la sentenza con cui il TAR Lazio aveva annullato la determinazione dirigenziale di sospensione per quindici giorni dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata dalla società appellata in un locale cittadino, nonché la presupposta norma regolamentare. L’ente locale aveva adottato il provvedimento all’esito di due accertamenti della Polizia locale, dai quali era emersa la presenza sulla pubblica via di numerosi avventori intenti alla consumazione di bevande, con disturbo della quiete e intralcio al transito, dopo una diffida a non reiterare la condotta.
Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso rilevando la carenza di substrato normativo e la violazione del principio di proporzionalità, ritenendo che nessuna norma statale o regionale attribuisse all’ente il potere di applicare la sanzione della sospensione. Roma Capitale ha proposto appello, lamentando l’erroneità di tale statuizione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello fondato. La questione giuridica centrale riguarda la sussistenza, in capo al Comune, del potere sanzionatorio a presidio degli obblighi conformativi previsti dal regolamento di polizia urbana.
La Sezione, richiamando propri recenti precedenti relativi alla medesima disposizione annullata, ha affermato che la potestà regolamentare conferita con legge dello Stato ai Comuni in materia di interventi volti a superare situazioni di degrado urbano comprende in sé anche la potestà sanzionatoria, in quanto teleologicamente necessaria alla concreta attuazione delle finalità di tutela della sicurezza urbana e della civile convivenza. Diversamente, la potestà regolamentare resterebbe priva di effettività.
La Corte ha osservato che il locale regolamento, in attuazione della normativa statale e di quella regionale, stabilisce obblighi conformativi che accedono all’esercizio dell’attività commerciale, presidiati da sanzioni per il caso di inosservanza; in caso di recidiva, la sanzione è quella della sospensione dell’esercizio dell’attività per quindici giorni. Ne consegue che l’ente ha adottato la sanzione in virtù di una previsione regolamentare che deriva la propria fonte attributiva del potere direttamente dalla legge statale, con esito conforme all’ordito costituzionale, poiché la disciplina in tema di sanzioni accede a quella sostanziale.
Quanto al dedotto difetto di proporzionalità, la Sezione ha escluso che esso sussista, valorizzando l’accertamento dei fatti: nel corso di entrambi i sopralluoghi la Polizia locale ha evidenziato la presenza sulla pubblica via di circa trenta/trentacinque avventori intenti alla consumazione di bevande, che parlavano ad alta voce, recando disturbo e intralcio al passaggio. La reiterazione della condotta illecita, oggetto di contraddittorio con la destinataria a seguito di apposita diffida, rende l’atto impugnato immune dalle censure.
L’appello è stato pertanto accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è stato rigettato, con condanna della società appellata alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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