Concessione demaniale portuale: decadenza come atto dovuto per sforamento dei limiti (Cons. Stato n. 5405 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione demaniale marittima, la decadenza conseguente alla violazione del numero massimo di imbarcazioni autorizzate costituisce atto dovuto e non espressione di un potere discrezionale. La locuzione “può” contenuta nella disciplina di riferimento, letta alla luce dell’art. 97 Cost., non attribuisce all’amministrazione un margine di scelta, ma individua un potere-dovere funzionalizzato al perseguimento dell’interesse pubblico: essa significa “deve, se ne ricorrono le condizioni”. Ne deriva che la decadenza non richiede il ristoro previsto per la revoca motivata da sopravvenute ragioni di pubblico interesse, restando distinta da questa sul piano della natura giuridica. Il carattere vincolato dell’atto esclude inoltre che la mancata comunicazione procedimentale possa viziare il provvedimento, non essendovi spazio per una valutazione discrezionale della parte privata.

Il Fatto

Una società titolare di una concessione demaniale marittima ha impugnato la sentenza in forma semplificata con cui il TAR Puglia ha rigettato il ricorso avverso il decreto del Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale, che aveva disposto la decadenza con efficacia immediata della concessione.

La decadenza era stata motivata dalla presenza di una quinta imbarcazione adibita a noleggio, oltre le quattro consentite dalla concessione. La società ha proposto appello, deducendo la violazione del contraddittorio procedimentale, l’erronea applicazione dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, la violazione dei principi di proporzionalità e gradualità, la carenza di istruttoria e di motivazione e la violazione della funzionalizzazione dell’attività del concessionario alla funzione pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto la questione procedimentale. Respinta l’eccezione di inammissibilità della documentazione fotografica, in quanto si limita a confermare deduzioni già in atti mediante riprese pubblicate in rete e dunque di dominio pubblico, il Collegio osserva che il precedente avvio, poi archiviato, di un procedimento sanzionatorio per le medesime ragioni conferma il carattere non dirimente delle censure di ordine procedimentale, essendo stata comunque possibile la partecipazione della parte privata a fronte di un provvedimento vincolato.

Il passaggio centrale riguarda la qualificazione dell’atto. Il Collegio distingue nettamente la decadenza dalla revoca: la prima consegue all’annullamento dell’atto di concessione per mancato rispetto delle prescrizioni ed è atto vincolato; la seconda è assistita da idoneo ristoro ed è motivata da sopravvenute ragioni di pubblico interesse. L’assunto dell’appellante, secondo cui la decadenza sarebbe atto discrezionale, è quindi respinto.

Sul piano sistematico, il Collegio richiama il principio di funzionalizzazione dell’attività amministrativa invocato dalla stessa appellante: la locuzione “può” non indica mai, alla stregua dell’art. 97 Cost., un margine di scelta, ma un potere-dovere collimato al perseguimento dell’interesse pubblico con il minimo pregiudizio dell’interesse privato. Ne segue che “può” significa “deve, se ne ricorrono le condizioni”.

Nel caso concreto, a fronte di una limitazione del numero dei posti barca già concessi, la società non ha contestato né impugnato la prescrizione, ma ha posto in essere una condotta elusiva protratta nel tempo, mediante l’appoggio di un’ulteriore imbarcazione all’estremità del pontile, realizzando una sorta di autotutela. In presenza di una condotta grave, reiterata e documentata di violazione dei confini esterni della concessione, la decadenza costituiva un atto dovuto, poiché la concessione stabiliva espressamente il numero massimo di barche e prevedeva che la violazione avrebbe comportato ipso facto la decadenza. Resta ferma la potestà dell’Autorità portuale di disciplinare l’utilizzo del pontile, affidandolo in concessione previa procedura competitiva. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *