Indebito GSE e cessionario del credito: ripetizione senza prova della cessione (Cons. Stato n. 3774 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’erogazione di incentivi non spettanti, a seguito della decadenza dall’ammissione alle tariffe, integra un’ipotesi di indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c., perché la causa del pagamento è venuta meno. Il diritto del GSE alla restituzione, anche nei confronti del cessionario del credito, è diritto soggettivo: è sufficiente provare i fatti costitutivi, cioè il pagamento e la mancanza di causa. È irrilevante stabilire se la cessione dei crediti incentivanti abbia acquistato efficacia al consenso o all’accettazione del debitore ceduto, poiché anche la tesi del cessionario conferma che i pagamenti su conto da lui indicato restano privi di causa. Le due deroghe al divieto di nuovi documenti in appello, poste dall’art. 104, comma 2, c.p.a., sono ipotesi alternative e non cumulabili: rileva l’indispensabilità ai fini della decisione ovvero l’impossibilità incolpevole di produrli in primo grado.
Il Fatto
Una società ottiene nel 2011 l’ammissione alle tariffe incentivanti del c.d. secondo conto energia per un impianto fotovoltaico e stipula la relativa convenzione con il GSE. Cede poi a una banca i crediti verso il Gestore a garanzia di un finanziamento; la cessione è notificata al GSE, che la accetta nel marzo 2012. Il finanziamento non si perfeziona e le garanzie collegate vengono “scaricate”.
Con provvedimento del 2014 il GSE dichiara la decadenza dagli incentivi; la legittimità dell’atto si consolida in sede giurisdizionale. Il Gestore agisce ex art. 118 c.p.a. per recuperare le somme erogate, ottenendo decreto ingiuntivo nei confronti della banca, subentrata nel credito garantito. La banca propone opposizione, respinta solo in parte dal TAR per la somma corrispondente alla ritenuta d’acconto. Entrambe le parti appellano.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina anzitutto il perimetro del giudizio. La statuizione di difetto di giurisdizione sulla domanda di manleva non è stata impugnata e sul punto si è formato il giudicato. Il Collegio esclude poi di dover rilevare il difetto di giurisdizione alla luce del recente orientamento della Cass. civ., sez. un., ord. n. 9087 del 2026: ai sensi dell’art. 9 c.p.a., il difetto va dedotto con specifico motivo avverso il capo che ha statuito sulla giurisdizione, evenienza non verificatasi.
Nel merito, la Corte ribadisce che gli incentivi non spettanti costituiscono indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 5981 del 2025. La pretesa restitutoria del Gestore, anche verso il cessionario, è diritto soggettivo, sicché occorre e basta la prova del pagamento e dell’assenza di causa.
Diventa così irrilevante accertare il momento di efficacia della cessione. Il pagamento è stato eseguito su conto intestato al cedente ma espressamente indicato dal cessionario nel contratto notificato, schema riconducibile all’art. 1188 c.c.. Anche seguendo la tesi della banca, l’inefficacia della cessione renderebbe privi di causa gli accrediti: il primo e il secondo motivo sono infondati.
Quanto alla quantificazione, il Collegio ritiene legittimo l’esercizio dei poteri istruttori officiosi ex art. 63, comma 1, c.p.a.. All’importo pacifico si aggiunge la somma risultante dal libro giornale, scrittura contabile che, regolarmente tenuta, fa prova tra imprenditori ex art. 2710 c.c. e consente la presunzione di esecuzione del contratto di cessione. Il terzo motivo è respinto, con il quarto.
L’appello incidentale del GSE è fondato. Le due deroghe dell’art. 104, comma 2, c.p.a. sono alternative: la congiunzione “ovvero” è usata in senso disgiuntivo e le finalità sono diverse, l’una volta alla verità materiale, l’altra a presidio del diritto di difesa ex art. 24 Cost. I certificati ex art. 4, comma 6-ter, d.P.R. n. 322/1998 sono decisivi e indispensabili. L’opposizione al decreto ingiuntivo va integralmente respinta; le spese dei due gradi sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1188 c.c. – Destinatario del pagamento
- Art. 2033 c.c. – Indebito oggettivo
- Art. 2710 c.c. – Efficacia probatoria tra imprenditori