Azione pauliana: onere probatorio e censure fattuali in Cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 17700 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione pauliana, il ricorso per cassazione che contesti la valutazione del pregiudizio e della dolosa preordinazione così come accertati dal giudice di merito, invocando un diverso esito dell’istruttoria, prospetta una censura di fatto e non una violazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., risultando pertanto inammissibile. Il requisito oggettivo dell’art. 2901, primo comma, cod. civ. e quello soggettivo della scientia damni costituiscono accertamenti rimessi al giudice del merito, sindacabili in sede di legittimità nei soli limiti del vizio di motivazione. Parimenti inammissibile è il motivo che, dolendosi della mancata ammissione di una prova testimoniale, si limiti a un livello generico di critica, senza individuare il vizio di motivazione in termini di contraddittorietà insanabile.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una compravendita immobiliare con cui due fratelli, debitori di una banca, avevano trasferito la nuda proprietà di un bene a una società terza. La cessionaria del credito bancario, oggi Fino 2 Securitisation S.r.l., conveniva in giudizio gli alienanti chiedendo la simulazione assoluta dell’atto e, in subordine, la sua revocazione per frode ai creditori.

Il Tribunale rigettava la domanda di simulazione e accoglieva quella di revocatoria. La Corte d’appello, riuniti i gravami delle parti, rigettava entrambi gli appelli, accogliendo solo la censura sull’omessa compensazione delle spese di primo grado. I debitori soccombenti proponevano quindi ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 2901, primo comma, cod. civ. per carenza del requisito oggettivo, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto valutare il pregiudizio con un giudizio prognostico proiettato al futuro, in presenza di bene ipotecato e creditore chirografario. La Corte rileva però che il motivo, nonostante l’apparente richiamo alla sentenza d’appello, finisce per censurare la valutazione del giudice di primo grado e investe l’accertamento di fatto. Ne deriva l’inammissibilità della doglianza.

Il secondo motivo contestava il difetto del requisito soggettivo, argomentando che l’intera provvista della vendita era stata destinata al creditore ipotecario di primo grado, con conseguente assenza di dolo. La Corte osserva che la Corte territoriale aveva esaminato l’elemento soggettivo, disattendendo la tesi dei ricorrenti, e che la critica mossa all’esito di quel vaglio è di natura fattuale. Il motivo è quindi in parte inammissibile e in parte non meritevole di accoglimento.

Il terzo motivo lamentava la violazione dell’art. 2901, terzo comma, cod. civ., in relazione all’art. 2697 cod. civ., dolendosi del mancato riconoscimento della scadenza del debito estinto con il prezzo. La Corte lo dichiara palesemente inammissibile, poiché persegue un accertamento alternativo rispetto a quello raggiunto dal giudice di merito, connotandosi per la sua natura del tutto fattuale.

Il quarto motivo denunciava la violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., sostenendo che la Corte territoriale si fosse affidata a prova presuntiva senza motivare adeguatamente il rigetto della prova testimoniale, con contraddittorietà insanabile della motivazione. La censura, tuttavia, resta su un piano generico e, ammettendo gli stessi ricorrenti l’uso di elementi indiziari da parte del giudice, si sposta su un livello di gravame e puramente fattuale. Ne consegue l’inammissibilità del motivo e, in via derivata, dell’intero ricorso, con condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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