Ricorso per cassazione inammissibile se la questione non fu dedotta in appello (Cass. civ. Sez. I n. 18841 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
I motivi di ricorso per cassazione devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di merito. Non sono prospettabili per la prima volta in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi, né rilevabili d’ufficio, perché il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di diritto proposte. In una siffatta evenienza è onere della parte ricorrente allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, onde consentire alla Corte di verificare l’ammissibilità delle censure sotto il profilo dell’assenza di novità e la loro fondatezza. La censura che non si confronti con una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata è inammissibile, stante la definitività dell’autonoma motivazione non utilmente impugnata.
Il Fatto
Un mutuatario propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto l’appello da lui interposto unitamente ad altri soggetti avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento. In primo grado erano state respinte le domande di accertamento della nullità della clausola di un contratto di mutuo fondiario relativa alla fissazione degli interessi, ritenuta indeterminata ed erroneamente applicata, con violazione del divieto di anatocismo e superamento del tasso soglia ai fini dell’usura.
La Corte di appello aveva confermato il rigetto rilevando che il mancato deposito dell’atto di erogazione e quietanza, del piano di ammortamento e dell’estratto conto non consentiva di accertare gli addebiti e il superamento del tasso soglia, mentre i tassi pattuiti risultavano rispettosi del tasso soglia di riferimento. Il ricorrente articola sette motivi; la banca resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo e il quinto motivo, esaminati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili. La questione dedotta, relativa alla mancata pattuizione per iscritto di interessi in misura ultralegale, non risulta trattata nella sentenza impugnata. In tale evenienza grava sul ricorrente l’onere di allegare la deduzione della questione innanzi al giudice di merito, per consentire alla Corte di verificare l’ammissibilità delle censure sotto il profilo dell’assenza di novità.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui non sono prospettabili per la prima volta in sede di legittimità le questioni estranee al tema del decidere dei precedenti gradi, né rilevabili d’ufficio (Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 25319 del 2017). Il ricorrente si limita ad allegare di aver introdotto la questione nell’atto introduttivo, ma nulla dice sulla sua prospettazione in appello, non assolvendo all’onere di autosufficienza.
Anche il secondo e il terzo motivo sono inammissibili. La questione era stata ritenuta inammissibile dalla Corte di appello per due distinte e autonome rationes decidendi: la tardività e l’incompatibilità della eccezione con le difese precedentemente svolte. La seconda ratio non risulta utilmente aggredita e la sua resistenza osta all’esame della questione, stante la definitività dell’autonoma motivazione non impugnata (Cass. n. 17182 del 2020; Cass. n. 10815 del 2019).
Il quarto motivo è inammissibile perché ricorre un’ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., con conseguente onere del ricorrente di indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità. Il sesto e il settimo motivo sono parimenti inammissibili: le doglianze non si confrontano con la ratio della Corte di appello, aggiungendosi che l’accertamento sulla determinatezza dell’oggetto del contratto è attività riservata al giudice di merito, non censurabile per cassazione sotto il paradigma della violazione di legge (Cass. Sez. Un. n. 34476 del 2019). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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